In sede di valutazione di anomalia delle offerte presentate nelle gare di appalto, non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta deve considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, in termini, per esempio, di maturazione di requisiti di capacità tecnica ed economica per la partecipazione a successive gare; solo un utile pari a zero o l’offerta in perdita rendono ex se inattendibile l’offerta economica.


TAR Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 20 maggio 2015, n. 7314, Pres. A. Savo, Est. R. Tricarico


Il fatto

L’offerta del concorrente, primo classificato nella gara a procedura aperta per il Portale dei servizi ed evoluzioni del Card Management System (CMS) della Regione Lazio, risulta anomala.

Dopo il procedimento volto a superare i sospetti di anomalia, la Commissione di gara valuta l’offerta congrua sulla base delle controdeduzioni formulate dall’impresa, a cui, si conseguenza, è aggiudicato l’appalto.

Il secondo e il terzo classificati propongono ricorso giurisdizionale deducendo che l’offerta è incongrua e che l’esiguo margine di utile indicato dall’aggiudicatario è ulteriormente eliso da costi non valutati correttamente o addirittura non indicati.

La sentenza

Il TAR ha respinto il ricorso, in quanto ha ritenuto congrua l’offerta dell’aggiudicatario sulla base delle verifiche effettuate dalla stazione appaltante in contraddittorio nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Per quanto attiene all’eccezione sull’esiguità dell’utile, il giudice amministrativo ha precisato che solo “un utile pari a zero o l’offerta in perdita rendono ex se inattendibile l’offerta economica”, mentre non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta deve considerarsi per definizione incongrua, “atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, in termini, per esempio, di maturazione di requisiti di capacità tecnica ed economica per la partecipazione a successive gare”.

Commento

Con riferimento all’utile d’impresa la giurisprudenza del Consiglio di Stato concorda nel ritenere che sia impossibile fissare un limite al di sotto del quale l’offerta deve considerarsi per definizione incongrua (oltre alle recenti decisioni richiamate nella stessa sentenza, CdS., sez. IV, n. 963/2015; sez. III,  n. 3492/2014, si ricordano sez. V,  n. 3819/2007; sez. VI,  n.1072/2004);  che l’impresa  in sede di verifica in contraddittorio con la stazione appaltante ha l’onere di chiarire le ragioni per cui i ribassi sono giustificabili e non incidono negativamente sull’utile d’impresa, e che la verifica della anomalia della offerta deve essere  valutata nel suo insieme, servendo le giustificazioni della impresa ed il contraddittorio che con essa si instaura ai sensi dell’art. 88 del d.lgs. n.163 del 2006 ad accertare l’effettiva sostenibilità e affidabilità dell’offerta nel suo complesso (CdS, sez. VI,  n. 2896/2003;  sez. IV, n. 2298/2000; sez. III, n. 3492/2014).

Dello stesso avviso il giudice di prime cure (T.a.r. Sicilia, Catania, n. 10592014; T.a.r. Calabria – Sez. staccata di Reggio Calabria n. 603/2013; T.a.r. Lazio – Roma – sez. III quater. n. 06538/2013). E’ solo la formulazione di un’offerta con un margine lordo pari a zero a renderla inaffidabile ed inattendibile, anche se la proposta proviene da un ONLUS, priva, in quanto tale, di scopo di lucro (TAR, Puglia, Bari, sez. I, n. 781/2013).

Sul punto si veda anche il parere A.N.AC (ex Avcp) n.157 del 14 maggio 2008, dove è precisato, fra l’altro, che: “Come rilevato dal giudice amministrativo, “il giudizio sulla congruità della consistenza delle spese generali costituisce espressione di lata discrezionalità tecnica, come tale insuscettibile di sindacato in assenza di profili di illogicità apprezzabili. La valutazione aprioristica dell’amministrazione può pertanto essere derogata nel caso concreto in base alle giustificazioni fornite dall’impresa concorrente” (Cons. Stato, sez. V, n. 3819/2007).

Giuseppe Panassidi


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