L’avvenuta aggiudicazione dell’appalto non preclude all’Amministrazione di revocare l’aggiudicazione con atto adeguatamente motivato. E’ valida ragione di revoca l’interesse pubblico a conseguire i risparmi di spesa imposti per factum principis in conseguenza della crisi economica e delle mutate condizioni delle risorse finanziarie disponibili.

L’interesse pubblico a conseguire una riduzione della spesa pubblica controbilancia in modo sufficiente l’esigenza di tutela dell’affidamento dell’aggiudicatario.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21 aprile 2015, n. 2019, Pres. Torsello, Est. Amicuzzi.


La fattispecie

La Regione Calabria revoca l’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione di un edificio regionale da adibire a sede di organismi politico – istituzionali.
Il provvedimento di autotutela è motivato con la necessità di ridurre i costi e con la sopravvenuta mancanza di interesse pubblico a concludere il contratto a seguito delle sopravvenute esigenze di riduzione dei costi derivanti dalla prevista “spending review” (D.L. n. 95 del 2012), della soppressione di alcuni organismi istituzionali (L.R. n. 36 del 2011 e L.R: n 34 del 2012) e della riduzione del numero degli assessori, con la conseguente possibilità di recuperare gli spazi precedentemente occupati presso la sede del Consiglio Regionale.

La Ditta aggiudicataria ottiene dal TAR di Reggio Calabria, Sezione I, sentenza n. 713/2013, l’annullamento del provvedimento regionale di revoca. Il giudice di prime cure, in particolare, ritiene che la decisione di autotutela sia carente di motivazione in quanto la Regione non ha effettuato il raffronto tra le spese derivanti dall’esecuzione dell’appalto ed i risparmi derivanti dall’abbattimento dei costi di locazione delle sedi di alcuni uffici e abbia leso l’affidamento della società acquisito in conseguenza dell’aggiudicazione definitiva.

La Regione appella al Consiglio di Stato la sentenza di primo grado, eccependo: a) l’incongruenza dei dati, costi dell’appalto e spese di locazione, di cui il TAR rileva il mancato confronto; b) l’incensurabilità nel merito da parte del giudice della discrezionalità dell’amministrazione, al di fuori di ragioni di illogicità, manifesta ingiustizia e arbitrarietà.

La sentenza

La V Sezione del Consiglio di Stato è di avviso contrario e riforma la sentenza di primo grado respingendo il ricorso originario proposto dinanzi al T.A.R.

I Giudici di Palazzo Spada considerano corretto l’operato della Regione, che ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione, a fronte del quale non ritengono che sussista l’obbligo dell’analitica confutazione delle controdeduzione dell’interessato. Il Consiglio di Stato valuta errata l’eccezione del TAR sul mancato raffronto dei costi di esecuzione della nuova opera con  quelli di locazione, in quanto è preclusa al giudice amministrativo il sindacato di merito sull’operato dell’amministrazione, salvo per contraddittorietà, illogicità e manifesta ingiustizia.

La Sezione, inoltre, è dell’avviso che l’affidamento della Ditta in conseguenza dell’aggiudicazione definitiva retroceda in presenza di un interesse pubblico alla riduzione della spesa imposto da sopravvenute disposizioni legislative.

Commento

La decisione annotata conferma la giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla sufficienza della motivazione del provvedimento di revoca dell’atto amministrativo con l’esigenza di conseguire risparmi di spesa imposti per factum principis in ragione di una crisi economica (CdS, sez. V, 29 dicembre 2014 n. 6406) e delle mutate condizioni delle risorse finanziarie disponibili (CdS, sez. III, 26 settembre 2013, n. 4809; CdS, sez. III, 11 luglio 2012, n. 4116; Id., AP., 5 settembre 2005, n. 6; Id., sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1457; C.G.A., sez. giurisd., 25 gennaio 2013, n. 47).

Lo stesso dicasi per quanto riguarda il punto della sentenza che ribadisce la sottrazione al sindacato di legittimità del giudice amministrativo delle scelte discrezionali dell’Amministrazioni, salvo che la decisione non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (CdS, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257,  CdS., sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832; sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762 ).

Sulla possibilità di ripensamento dell’amministrazione per carenza di risorse finanziarie in fattispecie di finanza di progetto, leggi in questa Rivista altro contributo dello stesso Autore in una fattispecie di finanza di progetto.


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