Il disegno di legge A.S. n. 1577, rinominato in modo più esatto “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ha superato, dopo quasi nove mesi, il vaglio del Senato e ora passa all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

Fra i 16 articoli, compreso il 9-bis sulla delega per la semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca aggiunto con un emendamento in Assemblea, uno dei più discussi, com’è noto, riguarda la delega per la riforma della dirigenza pubblica (art 9). Il testo licenziato il 30 aprile dal Senato contiene anche in questo ambito novità rispetto alla versione presentata il 23 luglio 2014 dal Governo, ma mantiene l’impianto originario, specie per quanto riguarda il robusto rafforzamento dello spoil system dei dirigenti, non più limitato al top management ma esteso a tutti i dirigenti.

Il Governo ha dodici mesi di tempo per attuare la delega e altri dodici dall’entrata in vigore del decreto legislativo per correggerla, nel rispetto dei criteri e principi direttivi fissati dall’art. 9, rubricato “Dirigenza pubblica”.

Fra l’altro, la riforma conferma la riduzione delle prefetture, l’abolizione della figura del segretario comunale ma solo dopo tre anni, il dimezzamento delle camere di commercio, l’ennesima modifica dell’istituto della Conferenza dei servizi, il commissariamento delle partecipate in deficit.

Adesso non resta che attendere l’esito dei lavori della Camera, dove è prevista un’imminente calendarizzzazione.

Ruolo unico –  Il disegno di legge prevede la costruzione di tre ruoli unici dei dirigenti, accomunati da requisiti  omogenei  di  accesso  e  da procedure  analoghe  di reclutamento, l’abolizione della suddivisione in due fasce e la piena mobilità tra gli stessi ruoli:

  1. dirigenti dello Stato, cui confluiscono anche i dirigenti degli enti pubblici (non economici)  nazionali,  delle  università  statali,  degli   enti   pubblici   di   ricerca, delle camere  di  commercio e  delle agenzie  governative,  con  esclusione  della dirigenza  scolastica;
  2. dirigenti delle regioni e delle province autonome, ivi compresi i dirigenti amministrativi del SSN;
  3. dirigenti degli enti locali, cui si aggregheranno, dopo un periodo transitorio di tre anni, i segretati comunali.

Per i comuni e le province, con popolazione superiore a 100 mila abitanti, così come già prevede la legge n. 191 del 2012 (art.  2, comma  186,  lett. d), è confermata la possibilità di nomina fuori dalla dotazione organica e con contratto a tempo determinato, del direttore generale in base ad un mero rapporto fiduciario con il capo dell’amministrazione.

Accesso ai ruoli  –  L’accesso  a ciascuno dei tre ruoli generali  della dirigenza può avvenire per corso – concorso  o per concorso unico, entrambi riservati a coloro che sono in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale.

Il corso – concorso è espletato per un numero fisso di posti definito sulla base del fabbisogno minimo del sistema amministrativo. I vincitori sono prima assunti come funzionari, con obblighi di formazione per i primi quattro anni, e poi, previo superamento di un esame, immessi nel ruolo unico della dirigenza.

Il concorso unico, invece, espletato per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso, comporta per i vincitori l’assunzione a tempo determinato e la successiva assunzione a tempo indeterminato, alla scadenza del primo incarico, previo esame di conferma svolto da un organismo indipendente, con il rischio per il dirigente di retrocedere nella qualifica di funzionario nel caso di mancato superamento dell’esame.

Conferimento dell’incarico – Il conferimento dell’incarico dirigenziale è subordinato ad una selezione pubblica, svolta o validata, a seconda che trattasi o meno di dirigenti generali, da un’apposita commissione nazionale.

La commissione, diversa per ciascun dei tre ruoli, opera sulla base di requisiti , fissati in termini di competenze ed esperienze professionali, e predefiniti nel rispetto di criteri generali fissati dalla stessa commissione.

Per i dirigenti generali, la commissione ha il compito di pre-selezionare una rosa di candidati fra i quali l’amministrazione interessata sceglie il soggetto cui conferire l’incarico; per gli altri dirigenti, quello di validare la selezione effettuata dall’amministrazione.

Nella scelta del singolo dirigente rilevano le sue attitudini e competenze, i precedenti incarichi e le relative valutazioni, le specifiche competenze organizzative possedute e le esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all’incarico da conferire.

Durata dell’incarico – La durata dell’incarico è di quattro anni, con possibilità, alla scadenza, di proroga per il tempo strettamente necessario per l’espletamento delle procedure di conferimento del nuovo incarico.

L’incarico può essere rinnovato allo stesso dirigente senza selezione per una sola volta e per la durata di due anni. Ciò vuol dire che il dirigente alla scadenza dell’incarico, o del primo e unico  rinnovo, deve partecipare alla nuova gara e aggiudicarsela per mantenere il posto.

Disponibilità e decadenza – I dirigenti privi d’incarico sono “sistemati” in disponibilità per un certo periodo, scaduto il quale decadono dal ruolo unico. I dirigenti in disponibilità hanno la possibilità di essere collocati in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni, ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità. O, ancora, di essere destinati, con il loro consenso, allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive.

Valutazione –  La valutazione dei risultati del dirigente continuerà a rilevare, come prevederebbe già la normativa in vigore, ai fini del conferimento degli incarichi e del percorso di carriera.

Mobilità –  Il decreto legislativo dovrà semplificare e ampliare le ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e tra queste e il settore privato.

Dirigenti fiduciari – E’ mantenuta la previsione degli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e i corsi – concorsi, da conferire attraverso procedure selettive e comparative, nei limiti previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ossia. 10 per  cento  della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima  fascia  dei ruoli; per gli enti locali, ai sensi dell’art. 110 del TUEL, il limite è del 30 per cento  dei  posti  istituiti  nella dotazione organica della medesima qualifica).

Formazione e selezione –  <in arrivo una nuova revisione dell’ordinamento, della missione e dell’assetto organizzativo della Scuola nazionale dell’amministrazione, con eventuale trasformazione della natura giuridica, in modo da assicurare l’omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli, e la possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti. Il tutto ovviamente dovrà avvenire ad invarianza di spesa, ossia senza investire nuove risorse. L’ultima riforma risale al d.P.R. n. 70 del 2013.

Banca dati – Dovrà essere istituita una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli. La banca sarà alimentata dai dati forniti dalle amministrazioni interessate e verrà gestita dal Dipartimento della funzione pubblica.

Riduzione dei dirigenti  – L’obiettivo è di ridurre gradualmente il numero dei dirigenti ed è un obiettivo questo sicuramente condivisibile, dato che è noto che in Italia non sovrabbondano i dipendenti pubblici, ma solo i dirigenti (nel 2013, uno ogni 11 addetti circa, contro la media francese di uno ogni 33 addetti).

Regime transitorio – I dirigenti in servizio confluiranno nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale in godimento. I segretari comunali continueranno a svolgere le loro funzioni per un triennio prima di essere aggregati al ruolo dei dirigenti degli enti locali.


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