Compete il diritto al risacimento dei danni per effetto della destinazione a un incarico “di minor rilievo” di un dirigente comunale se il provvedimento, per mancanza di motivazione, assume un mero carattere “ritorsivo”.

Corte Cassazione, sezione lavoro VI, sentenza n. 56 dell’ 8 gennaio 2015Pres. Macioce, Rel. D’Antonio

Fatto

Con determinazione dirigenziale, all’esito di una procedura concorsuale di cui un concorrente era stato risultato vincitore, era stata assegnata  la qualifica dirigenziale ed era stato assegnato il dirigente  a capo della ripartizione dei servizi finanziari. Con successiva disposizione il Comune aveva assegnato lo stesso dirigente alla ripartizione dei servizi demografici, ufficio di minore rilevanza come confermato dalla stessa previsione del Comune di un compenso inferiore.

Il Giudice di merito e la Corte di Appello avevano rtenuto che il provvedimento del Comune fosse “criptico ” e privo di motivazione in ordine all’ambito di ristrutturazione degli uffici e dei servizi in cui era stata inserita la decisione e alle “mutate ed accresciute esigenze” per far fronte alle quali era stato necessario spostare l’interessato ad altra struttura.

La Corte di Appello aveva evidenziato, in particolare, che, “l’assegnazione al nuovo incarico ritenuto dai giudici di merito di minor rilievo aveva assunto il chiaro carattere ritorsivo” per diversi ragioni:  “il vasto eco di stampa verificatasi in occasione del trasferimento, l’ampio risalto sulla stampa della notizia dell’avvenuta e ripetuta apposizione da parte del dirigente di pareri negativi su delibare di spesa della giunta comunale; la nota del sindaco con cui lo si accusava  di aver esorbitato dai suoi poteri di ragioniere capo; il pervicace rifiuto opposto dal Comune ad eseguire gli ordini giudiziali di reintegra, anch’esso comportamento valutabile quale segnale dell’interno di rimuovere da un incarico nevralgico un dirigente scomodo, tanto da indurlo ad un anticipato pensionamento“. Contro la decisione, il Comune ha deciso di ricorrere alla Suprema Corte.

La sentenza

La Corte di Cassazione, con la sentenza annotata, ha rigettato il ricorso, rifacendosi ai principi  fissati dalla stessa Corte secondo cui “in caso di revoca illegittima di un incarico dirigenziale da parte del datore di lavoro pubblico, costituiscono profili rilevanti, ai fini del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale, le ragioni dell’illegittimità del provvedimento di revoca, le caratteristiche, la durata e la gravità dell’attuato demansionamento, la frustrazione di ragionevoli aspettative di progressione e le eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore di lavoro e comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale“.(cfr Cass n. 687/2014, 28274/2008).

Valutazione

La vicenda mette in risalto l’importanza che riveste  nei provvedimenti amministrativi la  motivazione. Come prescritto dall’art. 3 della legge n. 241, “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. 2. La motivazione non e’ richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale“.

La motivazione deve essere sufficiente, congrua e non contraddittoria. Nella fattispecie in esame il provvedimento di assegnazione ad altro incarico avrebbe dovuto spiegare nel dettaglio in quale ambito di ristrutturazione degli uffici e dei servizi si inseriva la decisoione e quali fossero le mutate ed accresciute esigenze organizzative per far fronte alle quali era stato necessario spostare l’interessato dall’altro ufficio. Sono queste le sole ed uniche ragioni che avrebbero potuto giustificare il provvedimento, tenuto conto, fra l’altro, del minor rilievo economico della struttura di nuova destinazione del dirigente con previsione di una retribuzione inferiore.

In sintesi, i dirigenti si possono destinare ad uffici diversi ma solo per ragioni organizzative, da motivare nel provvedimento, e non perchè scomodi o non graditi all’organo di governo in quel periodo in carica.


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