1 – La Commissione di Garanzia non è relegabile al ruolo di “notaio” della procedura: interviene anche sul merito della vertenza!

L’esercizio del diritto di sciopero nel comparto dei servizi pubblici essenziali (che ricomprende, tra gli altri: la raccolta/smaltimento dei rifiuti urbani e l’igiene pubblica; il trasporto pubblico locale; l’istruzione pubblica, con particolare riferimento alla continuità dei servizi “strumentali” in asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori; la protezione civile, ecc.), deve essere adeguatamente temperato, tenendo conto dell’esigenza di protezione dei diritti costituzionalmente rilevanti della persona.

Lo strumento “strategico”, a tal’uopo, messo in campo dall’Ordinamento, è dato dall’obbligo di confronto e negoziato preventivi tra le parti sociali ai fini della composizione del conflitto collettivo, avvalendosi della mediazione istituzionale dell’apposita Commissione di Garanzia.

Il ruolo della Commissione è appositamente codificato dall’art. 13, comma 1, lett. c) della Legge n. 146/1990 e successive modificazioni, grazie al quale, essa, una volta ricevuta la comunicazione dell’agitazione sindacale, è autorizzata all’attivazione delle seguenti prerogative:
– acquisizione di informazioni;
– convocazione delle parti contrapposte in tematiche audizioni, preordinate non solo alla verifica della ricorrenza del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, ma anche ad una nuova ponderazione circa l’esistenza di condizioni utili alla composizione della controversia;
– nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale: invito, con apposita delibera, al differimento della data dell’astensione dal lavoro, per tutto il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di pacificazione.

Più incisivamente, questa specifica disposizione Le consente, al di là dello scontato – pleonastico controllo sulla regolarità degli adempimenti procedurali, soprattutto di formulare una proposta di risoluzione della vertenza, proprio in considerazione della sua posizione di terzietà nell’ambito delle relazioni industriali.

Ovviamente, l’applicazione del principio costituzionale della libertà sindacale non consente di attribuire carattere vincolante a siffatta proposta, a meno che le parti, aderendovi espressamente, non la facciano propria: in questo modo, le si conferirebbe la connotazione di vero e proprio accordo transattivo concluso dinanzi ad autorità amministrativa indipendente, rivestente efficacia obbligatoria e conseguentemente agibile dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nei casi d’inottemperanza.

Senza poi dimenticare come la Commissione possa anche interloquire direttamente colle pubbliche amministrazioni che abbiano affidato l’erogazione del servizio esercitando sulle aziende erogatrici un controllo diretto e penetrante (praticamente, in house): invitandole a desistere dai comportamenti illegittimi, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. h) della solita legge; ad esempio, pagando puntualmente i corrispettivi previsti dai contratti di servizio!

Quale clausola general/residuale di garanzia del sistema: la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di composizione del conflitto promosso dalla Commissione, nonché la mancata attuazione della proposta di risoluzione della controversia (purchè accettata dalle parti sociali), costituiscono comportamenti suscettibili d’incardinare autonomo procedimento sanzionatorio …

Clausola agevolmente modulabile per le pubbliche amministrazioni controllanti: colla trasmissione di idonea informativa agli organi giurisdizionali competenti per materia e territorio (procure penale e contabile) ai fini degli eventuali accertamenti di responsabilità che volessero intentare.*

2. L’introduzione “onniassorbente” della pubblicazione “2.0” dei dati sullo sciopero.

Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali sono obbligate dall’art. 5 della L. n. 146/90 e successive modificazioni, a pubblicare i dati dello sciopero, in termini di:
– numero di lavoratori aderenti;
– durata dell’astensione dal lavoro;
– entità delle corrispondenti trattenute effettuate in busta paga.

Tale pubblicazione si aggiunge a quella spicciola, operativa e “di servizio” rivolta agli utenti direttamente coinvolti.

La sua valenza è prognostica: sta nel consentire (“all’uomo della strada”) di formulare previsioni attendibili sull’impatto di successivi scioperi eventualmente proclamati dai medesimi sindacati.

In passato, questo onere di divulgazione pubblica era assolto attraverso la trasmissione delle pertinenti informazioni alle emittenti televisive, ai principali quotidiani, oltre che alla Commissione di Garanzia.

Ma si trattava dell’era analogica …

Quella digitale impone la comunicazione in tempo reale dell’andamento del conflitto collettivo, in contesto di trasparenza ed accessibilità totale sull’operato delle aziende erogatrici, da parte di soggetti comuni, non professionalizzati, avulsi dalle dinamiche del conflitto.

E quindi, la sostituzione della carta stampata e del comunicato televisivo con l’immediata inserzione dei dati di che trattasi sul sito internet istituzionale del gestore del servizio sospeso, elaborando financo la percentuale del personale aderente allo sciopero rispetto a quello in servizio.**

 

Roberto Maria Carbonara, segretario comunale

 

* Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, deliberazioni n. 14/496 del 15 dicembre 2014 e del 19 gennaio 2015 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2015, n. 28).

** Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, deliberazione n. 15/26 del 2 febbraio 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2015, n. 38, che supera la delibera 21 gennaio 1993.


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