I Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale di Milano hanno iniziato coll’applicare al gestore unico del servizio idrico integrato, il canone non ricognitorio per le occupazioni del demanio finalizzate all’erogazione del servizio .
Va ricordato come la fonte primigenia di detto canone sia data dall’art. 27 del Codice della Strada, in forza del quale l’ente proprietario della strada è legittimato ad imporre il pagamento di una somma di denaro per l’uso o l’occupazione delle strade e/o delle loro pertinenze, da correlare alle soggezioni che ne derivano, ai valori economici retrostanti e ai vantaggi acquisibili dagli occupanti. Gli ulteriori sviluppi sono poi rimessi ai regolamenti locali sulle entrate e alle delibere tariffarie attuative – preordinate all’identificazione dei valori unitari di prezzo.
Rientrando sul tema principale, l’equilibrio logico – economico del canone disposto dall’A.T.O. di Milano, si è installato sul presupposto della sua traslabilità in tariffa (ed in tal senso si è mossa la proposta di tariffa 2015).
La ratio di codesta impostazione si è sostanziata sulla ineludibile configurazione di detto canone quale costo afferente alla gestione del servizio idrico integrato (le occupazioni sono, per l’appunto, finalizzate alla prestazione del servizio): “La pianificazione d’Ambito della Provincia di Milano è stata costruita nella piena consapevolezza che fosse in ogni caso necessario riconoscere ai Comuni la copertura dei reali costi da questi ultimi sopportati a causa o comunque in connessione con la rete idrica, e in particolare dei: 1) Costi relativi all’utilizzo del patrimonio viario, a fronte della presenza – nel sottosuolo – di reti idriche, in relazione a periodiche e programmate operazioni di ricerca e riparazione perdite, che comportano una ricorrente manomissione del sedime viabile (sede stradale, marciapiedi, piste ciclabili, ecc.), tale da produrre l’accelerazione del normale processo di usura e da imporre la ricostruzione del manto stradale; 2) Costi relativi alla corretta manutenzione della superficie scolante della rete viaria, al fine della limitazione della commistione di acque meteoriche nel sistema idrico” (deliberazione dell’Ufficio d’Ambito di Milano n. 3 del 29 settembre 2014).
Il riscontro “dogmatico” all’impianto appena delineato è stato rinvenuto:
– nell’art. 154 del Codice dell’Ambiente, secondo cui la tariffa idrica va determinata tenendo conto, tra l’altro, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio;
– nelle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico nn. 643 del 27 dicembre 2013 e 585 del 28 dicembre 2012, a mente delle quali, si erano individuati, quali componenti di costo del servizio – recuperabili a mezzo tariffa, anche i costi operativi esogeni alla gestione (e quindi non efficientabili), ivi compresi i canoni riconosciuti agli enti locali.
Ma “ex abrupto”, l’AEEGSI sembra rimangiarsi tutto!
Difatti, colla deliberazione n. 375 del 24 luglio 2014, essa ha ripudiato la proposta d’inserire in tariffa, per l’anno 2015, i canoni non ricognitori di che trattasi, sia ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. e), della Legge n. 481/1995, a norma del quale l’autorità dovrebbe tenere disgiunto dalla tariffa qualsiasi tributo o onere improprio (a tutela degli utenti e per favorire l’efficienza del sistema) sia ai sensi dell’art. 153 del Codice dell’Ambiente, che escluderebbe la possibilità per gli enti locali di introdurre canoni di concessione nel comparto del servizio idrico integrato, trattandosi di disposizione settoriale prevalente sul disposto generale e orizzontale innestato nel Codice della Strada.
I comuni sanno benissimo che il gestore ha accettato il canone soltanto in funzione del suo recupero in tariffa.
Vedono, quindi, pesantemente messa a rischio un’entrata incidente sui propri risicati bilanci.
E, forse anche per “quieto vivere d’ambito territoriale”, optano per l’impugnazione del revirement d’AEEGSI dinanzi al Tar Lombardia – sede di Milano (in luogo di una guerra “fratricida” e “intestina” col gestore in house, poco propenso a erodere le scarne risorse a disposizione, in assenza di fonti tariffarie compensatorie).
Roberto Maria Carbonara, segretario comunale