Pagina dedicata alle principali scadenze da annotare nelle agende degli enti locali per il mese di settembre.
A settembre, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche debbono annotare in agenda nuove importanti scadenze.
Già dal 1° settembre, sulla base delle previsioni del DL n. 90/2014, scatta il dimezzamento, per ogni associazione sindacale, dei contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs n. 165/2001.
Nello specifico, la rideterminazione dei distacchi verrà operata, per ciascuna associazione sindacale, con arrotondamento delle eventuali frazioni all’unità superiore e, comunque, non avrà luogo nei casi di assegnazione di un solo distacco.
La ripartizione dei contingenti così ridefiniti potrà essere modificata solo con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti, fermo restando che, in tale ambito, sarà possibile fissare, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.
Sul punto, peraltro, segnaliamo che, in base alle previsioni di legge, per le forze di polizia ad ordinamento civile e per il corpo nazionale dei vigili del fuoco, sui suddetti permessi potrà gravare un solo rappresentante per organizzazione. In più, per queste categorie, eventuali ulteriori permessi per le predette finalità dovranno essere computati nel monte ore stabilito dal DPR del 7 maggio 2008 a carico di ciascuna organizzazione. Si veda, per i dettagli, in questa Rivista la circolare della Funzione Pubblica.
Relativamente alla riforma delle province e delle città metropolitane, proseguono, proprio col mese di settembre e sulla base delle tempistiche prefigurate con Circolare del Ministero dell’Interno del 1° luglio 2014, gli adempimenti per la prossima tornata elettorale di domenica 28 settembre.
Com’è noto, peraltro, col recente decreto legge n. 90/2014 e la successiva Circolare del 19 agosto 2014, il termine massimo per lo svolgimento delle elezioni indirette dei nuovi organi è stato posticipato al 12 ottobre, comportando per gli enti che avessero inteso avvalersi del differimento, la necessità di una rimodulazione delle scadenze afferenti la procedura elettorale.
Nel dettaglio, quindi, per le città metropolitane e le province che andranno al voto il 28 settembre p.v.:
a) dal 7 all’8 di settembre appena trascorsi, andavano presentate all’ufficio elettorale costituito presso la provincia, le liste dei candidati alla carica di consigliere metropolitano o provinciale e di presidente della provincia: le stesse andavano quindi esaminate dal 9 al 13 settembre dal suddetto ufficio, ferma restando la possibilità di richiedere eventuali integrazioni istruttorie;
b) il prossimo 20 di settembre dovranno essere pubblicate, nel sito web della provincia, le liste dei candidati definitivamente ammessi .
Per gli enti che voteranno il 12 ottobre p.v., invece:
a) i sindaci dei comuni capoluogo e i presidenti uscenti della province avevano tempo fino al 2 di settembre per indire le elezioni;
b) entro il 7 settembre i segretari dei comuni ricompresi nei territori delle città metropolitane e delle province dovevano trasmettere all’ufficio elettorale l’elenco degli amministratori aventi diritto al voto, da pubblicarsi, a cura del medesimo ufficio, il 12 settembre u.s.
c) le liste di candidati a consigliere metropolitano e provinciale e le candidature a Presidente della provincia andranno infine presentate tra il 21 e il 22 di settembre per essere esaminate dal 23 fino al 27 del mese corrente, sempre con riserva di integrazioni istruttorie.
Ma tornando all’agenda generale, valida anche per i comuni, l’inizio del mese di settembre e, in particolare, il giorno 3, andava ricordato, quale termine ultimo per riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del D.Lgs n. 267/2000, in presenza di una precedente bocciatura del piano da parte del consiglio comunale, e comunque in assenza di dichiarazione di dissesto finanziario.
Questo, però, solo qualora fosse stata certificata, nell’ultimo rendiconto approvato, l’assenza della condizione di deficitarietà strutturale di cui all’articolo 242 del medesimo Tuel (art. 1, co. 573 della Legge n. 147/2013).
Ancora, dal 6 settembre, per le amministrazioni centrali (Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale) è scattato il divieto di liquidare le fatture in formato cartaceo.
In proposito, la Circolare del Mef e del Dipartimento per la Funzione pubblica del 31 marzo 2014, precisa che “l’art. 6, co. 6, del DM 3 aprile 2013, n. 55, prevede che, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica le pubbliche amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, sino all’invio della fatture in formato elettronico”.
Il 10 di settembre rilevava invece per i comuni quale scadenza per l’invio telematico, mediante inserimento nell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni relative alla Tasi. Sul punto vale la pena ricordare che il versamento della prima rata dell’imposta andrà effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base, per l’appunto, delle predette deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti pubblicati nel citato portale alla data del 18 settembre 2014; … proprio a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio dei queste deliberazioni entro il 10 settembre 2014. In mancanza, l’imposta sarà dovuta applicando l’aliquota di base dell’1 per mille, comunque entro il limite massimo fissato dalla legge n. 147/2013 (art. 1, co. 677), e il relativo versamento andrà effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.
Entro il 15 settembre andava effettuata, da parte di tutte le amministrazioni, la comunicazione mensile, sulla piattaforma per la certificazione dei crediti, dei dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per i quali, nel mese precedente, risultasse superato il termine di scadenza senza che ne fosse stato disposto il pagamento (art. 27, co. 4, DL n. 66/2014).
Entro la medesima data, poi, i comuni dovevano trasmettere, sempre al Portale del federalismo fiscale, i dati sui terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva, non situati in zone montane o di collina. Grazie a questi dati, con decreto del Mef, entro il 23 settembre p.v., saranno individuati i comuni cui applicare l’esenzione dall’IMU e saranno fissate, con decreto del Ministero dell’Interno, le modalità per la compensazione del minor gettito in favore degli stessi (art. 22, co. 2, del DL n. 66/2014).
Passando, infine, al 30 del mese, numerosi saranno gli adempimenti da porre in essere da parte degli enti territoriali. Tra questi, ricordiamo:
– la comunicazione, a cura di regioni, province e comuni, ai sensi del recente DL n. 133/2014, alla piattaforma per la certificazione dei crediti, degli spazi finanziari necessari a sostenere, per il 2014, i pagamenti di debiti in conto capitale: a) certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013; b) per i quali, alla stessa data, sia stata emessa fattura o documento equivalente; c) riconosciuti al 31 dicembre 2013 o per i quali sussistevano i presupposti per il riconoscimento;
– per gli enti locali che non vi avessero già provveduto, l’adozione della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2014 (ex decreto Ministero Interno 18 luglio 2014);
– per gli altri, la trasmissione, via PEC, alla direzione centrale della Finanza locale del Ministero dell’interno, della certificazione al bilancio 2014 ai sensi di quanto previsto dal DM del 22 luglio 2014;
– ancora, l’adozione della deliberazione consiliare di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e riequilibrio del bilancio di cui all’art. 193 del Tuel.
La Ragioneria generale dello Stato dovrà invece effettuare la comunicazione trimestrale alla Conferenza delle regioni, all’Anci e all’Upi, della lista degli enti che risultano inadempienti nell’inserimento dei dati sul sistema per la certificazione dei crediti (Cfr Circolare della medesima Ragioneria del 5 giugno 2014).
Unioni di comuni, comuni istituiti a seguito di fusione, e comunità montane svolgenti funzioni in forma associata, dovranno poi inviare, sempre al Ministero dell’Interno, la richiesta di contributo per la prima istituzione della forma associativa, la variazione del numero dei comuni in essa ricompresi o l’ampliamento dei servizi associati. Il contributo, in base alle previsioni dei decreti ministeriali nn. 318/2000 e 289/2004, dovrebbe quindi essere erogato entro il prossimo 31 ottobre.
Unioni e comunità montane dovranno trasmettere, allo Sportello Unioni della direzione centrale della Finanza locale del Viminale, anche i certificati relativi ai servizi gestiti in forma associata nel 2014 a norma del DM del 15 maggio 2014, mentre i comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di polizia locale si dovranno preoccupare di inoltrare al suddetto Ministero l’attestazione contenente l’elenco degli impegni contabilmente assunti e relativi al contributo assegnato per l’anno 2013 (sul punto, DM Interno 23 dicembre 2003).
Da ultimo, i piccoli comuni (fino i 5.000 abitanti o fino a 3.000 se appartenenti o appartenuti a comunità montane) dovranno associarsi, sulla base delle previsioni del DL n. 78/2010, per l’esercizio in comune di ulteriori tre funzioni fondamentali, pena l’esercizio del potere sostitutivo.
Per tutte le altre scadenze e i link ai relativi riferimenti normativi rinviamo, come di consueto, al seguente prospetto riepilogativo, aggiornato al mese di luglio 2015.