L’art. 33 del decreto – legge n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, introduce alcune novità di rilievo in materia di controlli esterni sui bilanci degli enti locali da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con la riscrittura, fra l’altro, dei commi 1 e 2 dell’art. 148 del TUEL.

Le modifiche comportano, da un lato, una riduzione del carico di lavoro della Corte; dall’altro, l’eliminazione della possibilità di valutazioni in corso d’esercizio del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, e, più in generale, un depotenziamento delle competenze del magistrato contabile in questa materia.

Le novità – Due le novità introdotte dal “decreto competitività”: l’una riguarda la periodicità della verifica, che da semestrale diventa annuale, e l’altra, la più importante, il contenuto stesso del controllo, limitato ora (solo) al funzionamento dei controlli interni degli enti locali.

Da quest’anno, quindi, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista questa figura, dovranno trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un unico referto riferito a tutto l’anno sul sistema dei controlli interni.

Il referto, come per il 2013, dovrà essere redatto sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. La Sezione autonomie dovrà rivedere, alla luce delle modifiche normative introdotte, la propria  deliberazione in materia n. 4  dell’11 febbraio 2013, emanata sulla base dell’art. 148 del TUEL nel testo riformulato dall’art. 3, comma 1, lett. e),   del decreto – legge n. 174 del 2012. Lo schema di referto approvato con la richiamata deliberazione n. 4 del 2013 abbracciava, infatti, un campo di verifica molto ampio: regolare osservanza delle norme che disciplinano il settore degli appalti, le spese di funzionamento, la gestione del patrimonio immobiliare e altri ambiti di gestione di rilievo finanziario, con il fine, non solo dii verificare l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni, ma anche di valutare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati, di verificare l’osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile e rilevare gli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica.

La trasmissione del referto 2014 dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2015, se sarà confermata questa data nelle nuove linee guida della sezione delle autonomie locali della Corte.

L’altro fatto nuovo riguarda il contenuto delle verifiche di competenza del giudice contabile. Queste dovranno essere limitate, con la novella in esame, al solo funzionamento dei controlli interni dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e delle province, e non potranno riguardare più, come aveva previsto la precedente riforma del 2012, “la legittimità e la regolarità delle gestioni” di questi enti.

Un ripensamento profondo, quindi, rispetto alla riforma 2012. E’ opportuno ricordare, infatti, che la misura del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni intestato alle Sezioni regionali si inseriva in modo coerente nell’ambito del più ampio intervento operato dal richiamato d.l. n. 174/2012, che aveva rilanciato l’attenzione sui controlli sulle autonomie locali rafforzandoli e completandoli con l’individuazione dei soggetti responsabili. L’alleggerimento dei controlli esterni ora deciso dal decreto – legge n. 91 del 2014 rischia forse di indebolire il sistema.

Sarà compito della sezione delle autonomie della Corte dei conti trovare, con le nuove linee guida, il giusto equilibrio. E la Sezione potrà sfruttare quest’occasione per rispettare la promessa già fatta con la deliberazione 4/2013 di coordinare questa verifica con “le altre modalità di monitoraggio e controllo, già ampiamente collaudate, di cui dispongono le Sezioni regionali di controllo (Linee guida ex art. 1, commi 166 e seguenti, l. 266/2005e relativi questionari sulle relazioni dei revisori al bilancio e al rendiconto)”.

A prescindere da valutazioni sul merito delle novità normative illustrate, la novella del 2014 conferma, purtroppo, la scompaginata modalità di operare del nostro legislatore, cui siamo da tempo abituati:  nel decreto – legge con misure per rilanciare alcuni settori del sistema produttivo, viene  inserita anche questa materia –  i controlli esterni sulla gestione degli enti locali – del tutto estranea alle prime. Il tutto in dispregio delle numerose decisioni della Corte costituzionale, secondo cui rientra “tra gli indici alla stregua dei quali verificare «se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza di provvedere», la «evidente estraneità» della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita” (sentenza n. 171 del 2007; in conformità, sentenza n. 128 del 2008; sentenza n. 22 del 2012).

avv. Giuseppe Panassidi

 


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