Agosto, mese di ferie, ma anche di nuove scadenze per gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche.
Si inizia col giorno 15 del mese p.v., termine entro il quale va effettuata la comunicazione mensile dei dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, così come prescritto dall’art. 7bis, co. 4 del DL n. 35/2013 e dalla Circolare della Ragioneria generale dello Stato del 24 giugno u.s.
Ricordiamo che tale comunicazione va eseguita attraverso la “Piattaforma per la certificazione dei crediti”, sistema on line che provvede a segnalare automaticamente le fatture in scadenza, rilevando il termine previsto per il pagamento dai dati presenti nelle fatture stesse o, in mancanza, calcolandolo in base ai tempi previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Pur in presenza di questa procedura interamente automatizzata, il Ministero obbliga le pubbliche amministrazioni a confermare che i debiti siano effettivamente scaduti onde evitare errori di carattere informatico.
Sempre entro la metà del mese, le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e isolane, i consorzi tra enti territoriali e le regioni dovranno preoccuparsi di comunicare, ex art. 1 del DM n. 389/2003, al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia, i dati relativi all’utilizzo netto di forme di credito a breve termine presso il sistema bancario, ai mutui accesi con soggetti esterni alla PA, alle operazioni derivate concluse e ai titoli obbligazionari emessi nonché alle operazioni di cartolarizzazione concluse.
Allo scopo andrà utilizzato il Sistema on line “CEAM”, o, per gli enti che fossero impossibilitati a registrarsi, i modelli approvati con decreto MEF del 3 luglio 2004.
Entro il 19 di agosto, poi, sulla base delle della Circolare del Ministero dell’Interno del 1° luglio scorso, i sindaci delle città capoluogo, i presidenti della provincia in prorogatio o i commissari straordinari, dovranno convocare i comizi elettorali e far pubblicare i provvedimenti di indizione delle elezioni nei siti web delle amministrazioni provinciali (comunque, entro il quarantesimo giorno antecedente la data fissata per le consultazioni).
Contestualmente, dovrebbero essere costituiti presso le amministrazioni provinciali, con provvedimento dei medesimi soggetti, gli uffici elettorali, composti da dirigenti, funzionari e altri dipendenti della provincia.
Sul punto, giova segnalare che con la recente conversione in legge del DL n. 90/2014, avvenuta lo scorso 7 agosto, le scadenze per l’insediamento dei nuovi organi delle province e delle città metropolitane, slittano lievemente in avanti, avendo la suddetta legge posticipato al 12 ottobre p.v. il termine per l’indizione e lo svolgimento delle elezioni dei rispettivi consigli (e dei nuovi presidenti nel caso delle amministrazioni provinciali).
A questo punto, le amministrazioni provinciali potranno rimodulare, nella loro autonomia, i termini dettati dal Ministero, fermo restando, come precisato dalla medesima Circolare, che l’organizzazione concreta delle consultazioni e gli oneri finanziari correlati fanno capo esclusivamente agli enti territoriali interessati.
Ne consegue, ad esempio, che potrà essere posticipato, pur se non di molto, anche il termine del 24 di agosto, previsto dalle linee guida predisposte dal Viminale, per effettuare, a cura dei citati uffici elettorali, il primo accertamento degli aventi diritto al voto, ai fini del calcolo del numero minimo delle sottoscrizioni a corredo delle liste e delle candidature a presidente della provincia o, ancora, quello del 29 di agosto, per la pubblicazione del numero di sindaci e consiglieri comunali in carica aventi diritto al voto.
In materia, il Viminale ha chiarito definitivamente che non possono far parte del suddetto corpo elettorale gli ex amministratori elettivi del comune, nel caso in cui il comune risulti, per qualsiasi motivo, commissariato, né, tanto meno, gli organi non elettivi, come i commissari o i componenti di commissioni straordinarie, nominati per l’amministrazione provvisoria del comune.
Per tutte le altre scadenze e i link ai relativi riferimenti normativi, come di consueto, rinviamo al seguente prospetto riepilogativo, utile ai responsabili degli uffici comunali per gli adempimenti di competenza e aggiornato sinteticamente fino al mese di luglio 2015.