Con la legge di conversione del decreto – legge n. 90 del 2014,
nel testo approvato, a seguito della fiducia posta dal Governo, dal Senato il 5 agosto (AS 1592) con modifiche relative al pensionamento di alcune categorie di pubblici dipendenti (“quota 96” insegnanti, professori universitari, primari), le risorse del fondo per il sostegno della mobilità potranno essere utilizzate, oltre per il trasferimento dei dipendenti verso gli uffici giudiziari, anche per facilitare il processo di mobilità del personale dalle province agli enti che assumeranno le funzioni trasferite a seguito del relativo riordino.
La previsione rafforza quanto già previsto dalla riforma Delrio all’art. 1, comma 96, secondo cui:
a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, e l’anzianità di servizio maturata;
b) le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario;
c) in particolare, le risorse sono destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, e la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più’ generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale;
e) i compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;