Nel testo di legge di conversione del decreto – legge n. 90, approvato, a seguito della fiducia posta dal Governo, dal Senato il 5 agosto  (AS 1592) con alcune modifiche relative al pensionamento di alcune categorie di pubblici dipendenti ( “quota 96” insegnati, professori universitari e primari), e, quindi, da ritenere ormai definitivo

, gli incentivi agli avvocati pubblici per il contenzioso, ai tecnici per la progettazione interna e ai segretari comunali per il rogito dei contratti sono mantenuti, ma con una disciplina più rigorosa e più complessa di quella in vigore prima del 25 giugno scorso, da completare, nei primi due casi, con la contrattazione e con la disciplina di dettaglio dei regolamenti.

E’ da sottolineare, inoltre, che le regole introdotte nel testo licenziato dalla Camera sono  meno rigorose di quelle contenute nel testo originario del decreto – legge n. 90, che prevedeva:

  • l’attribuzione di una quota del 10 per cento delle spese legali recuperate e poste a carico delle controparti a favore degli avvocati pubblici, con esclusione, però, da questa previsione degli avvocati con qualifica non dirigenziale degli enti pubblici e degli enti territoriali;

  • l’abrogazione tout court dell’attribuzione di una quota dei diritti di rogito ai segretari comunali, e il loro intero introito da parte dell’ente locale;

  • l’esclusione dal novero dei beneficiari degli incentivi di progettazione ex commi 5 e 6 dell’art. 92 del Codice di contratti, dei dirigenti, fermo restando le rimanenti regole.

La disciplina sarà diversa per ciascuna tipologia di incentivo, anche per aspetti che escluderebbero, in teoria, regole diverse. Alcuni esempi: solo per i tecnici e i segretari comunali, e non per gli avvocati, vale la regola dell’esclusione dei dipendenti inquadrati in qualifiche dirigenziali dal gruppo degli aventi diritto al compenso incentivante; il tetto massimo erogabile, fissato per gli avvocati in misura pari al trattamento economico complessivo, si riduce per i tecnici al 50% per cento e per i segretari al 20% del trattamento economico in godimento; solo per i tecnici, occorre includere nel computo del limite massimo eventuali altri incentivi percepiti, anche se da parte di pubbliche amministrazione diverse da quelle di appartenenza.

E’ da annotare che le modifiche alla disciplina di questi istituti intervengono proprio nel momento in cui i proventi sono stati falcidiati dalla diminuzione del contenzioso, dalla riduzione degli investimenti in opere pubbliche e, in conseguenza, dal calo dei contratti pubblici. E soprattutto, arriva nel momento in cui, a causa del blocco dei contratti e dei fondi decentrati, il trattamento economico dei dipendenti pubblici, e, quindi, anche dalle categorie interessate agli incentivi, è bloccato da diversi anni.

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avv. Giuseppe Panassidi


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