Gli istituti di investigazione privata possono svolgere i servizi di accoglienza in ambito sportivo

Con circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 557/PAS/U/008471/ 10089D(1)REG datata 8 maggio 2013 è stata risolta la questione relativa alla possibilità per gli istituti di investigazione privata di svolgere i servizi di cui al D.M. 8 agosto 2007 per il controllo degli stadi durante le attività calcistiche.

Il citato decreto del Ministro dell’Interno ha definito gli obblighi delle società sportive per quanto concerne il controllo dei titoli di accesso, l’instradamento degli spettatori e la verifica del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto.

A tal fine, le società sportive si avvalgono di propri addetti, denominati “steward”, ovvero di istituti di sicurezza autorizzati a norma dell’art.134 T.U.L.P.S..

Si tratta di un nuovo modello di sicurezza complementare e partecipata, basato sulla responsabilizzazione del soggetto privato che organizza competizioni calcistiche e che deve assolvere a tutta una serie di adempimenti organizzativi e di gestione dell’accoglienza utili a supportare l’esercizio della pubblica funzione cui sono preposti, invece, gli organi della pubblica sicurezza.

Ciò ha comportato altresì la previsione di forme di efficace tutela giuridica per gli steward, qualora soggetti passivi – in relazione alle mansioni svolte – delle condotte violente, di minaccia o resistenza poste in essere dai fruitori dell’impianto.

Si inquadrano in quest’ottica le previsioni del d.l. 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n.217, che estendono agli steward tutte le speciali norme penali introdotte nel 2007 a tutela dell’attività svolta nel corso delle manifestazioni sportive.

In particolare, il personale addetto agli impianti sportivi può svolgere altri servizi, “ausiliari dell’attività di polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di Polizia” (art.2 co.1, che aggiunge il co.1 bis all’art.2 ter del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41).

Agli steward si applicano le forme di tutela già previste per i pubblici ufficiali in servizio in occasione di eventi sportivi, in caso di aggressioni e di gravi lesioni personali.

Con la modifica dell’art. 6 quater della legge 13 dicembre 1989 n. 401 viene prevista l’applicazione dell’aggravante di cui al co.3 dell’art. 339 c.p. secondo cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni del secondo comma dell’art. 339 c.p. si applicano anche nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.

Il secondo comma dell’art. 339 c.p. recita testualmente: “se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da cinque a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni”.

L’art.2 co.4 del d.l. 12 novembre 2010 n. 187 introduce nella legge 13 dicembre 1989 n. 401 l’art.6-quinquies, rubricato “Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive”, ai sensi del quale “chiunque commette uno dei fatti previsti dall’articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell’art.2 ter del decreto legge 8 febbraio 2007 n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n.41, nell’espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583 quater”.

Detto articolo prevede che nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.

La legge di conversione ha sostituito l’enunciato “purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte” con il generico richiamo all’espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive.

La norma incriminatrice rinvia per l’identificazione della fattispecie tipica e quoad poenam, all’art.583-quater c.p., disposizione che configura un’aggravante ad effetto speciale del delitto di lesioni personali per l’ipotesi che queste risultino gravi o gravissime e siano consumate ai danni dei pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

Come accennato, mentre il citato art.583-quater c.p. sembra prevedere una ipotesi aggravata del delitto di lesioni personali, la disposizione di nuovo conio appare essere stata formalmente impostata, sotto il profilo testuale, nel senso della configurazione di un vero e proprio titolo autonomo di reato, atteso che il rinvio è operato ai “fatti previsti” dalla norma codicistica e non alle disposizioni della medesima.

L’art.6-quinquies identifica inequivocabilmente i soggetti passivi negli steward impiegati negli stadi e precisamente – attraverso il rinvio all’art. 2-ter della legge n. 41 del 2007 – del personale incaricato dei servizi:

– di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché
– di instradamento degli spettatori e
– di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi.

Qualche problema interpretativo discende, invece, dall’individuazione dei requisiti soggettivi di cui all’art.11 T.U.L.P.S. e dal regime autorizzatorio contenuto negli artt.133 ss. T.U.L.P.S..

L’ordinamento italiano riconduce alla preventiva verifica statuale ogni attività di sicurezza intesa nell’accezione di “security”, ossia di difesa dall’aggressione criminale.

In tale ottica, l’art.134 co.1 T.U.L.P.S. specifica che “senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”.

Lo stewarding si pone in quest’ambito come attività finalizzata a garantire la pubblica incolumità durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, nonché a prevenire e contrastare la realizzazione di condotte da parte degli spettatori che possono configurare, oltre che violazioni delle regole contenute nel regolamento d’uso dell’impianto, anche fattispecie rilevanti sotto il profilo penale o amministrativo.

Alcune Prefetture hanno ritenuto preclusa l’attività di stewarding agli investigatori, riferendola alla sola vigilanza privata sul presupposto che il D.M. dell’8 agosto 2007, nel riferirsi agli “istituti di sicurezza” muniti della licenza prevista dall’art.134 TULPS, menziona esclusivamente gli istituti di vigilanza privata, i quali, per livello di organizzazione, sono in grado di svolgere al meglio le attività di “sicurezza complementare” – quale quella di stewarding – offrendo nello svolgimento di tale servizio un “qualificato livello di collaborazione”.

Va osservato, tuttavia, in linea con le previsioni della circolare n.557/PAS. 2079.13500.C.(5) del 28 febbraio 2008, che l’art.5 co.1 lett.a.VI) del D.M. 1 dicembre 2010 n. 269, nel richiamate espressamente “le attività previste da leggi speciali o da decreti ministeriali”, intende sia le attività di assistenza nei locali di pubblico spettacolo, si cui al D.M. 6 ottobre 2009, sia quelle di accoglienza in ambito sportivo, di cui al D.M. 8 agosto 2007.

D’altro canto, la considerazione che gli investigatori privati possono svolgere i servizi previsti dal D.M. 6 ottobre 2009 – come chiarito anche con circolare n.557/PAS.12089.10089D(1)SIC(2) del 17 novembre 2010 – fa venire meno il criterio, indicato nella richiamata circolare del 28 febbraio 2008, della diversa organizzazione degli istituti di investigazione rispetto a quelli di vigilanza, atteso che le attività di assistenza nei locali di pubblico spettacolo presuppongono un’organizzazione simile a quella necessaria per le attività di stewarding.

Pertanto, sono legittimati a svolgere i servizi di accoglienza in ambito sportivo sia gli istituti di vigilanza privata, ai sensi del D.M. n. 269 del 2010, art.2 lett.a) classe C, sia gli istituti di investigazione privata, ai sensi dell’art. 5 co. 1 lett.a.VI) del medesimo decreto.


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