La normativa per cui le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009 e che, qualora nell’anno di riferimento (2009) non siano state sostenute spese, il limite è computato con riferimento alla media del triennio 2007-2009, dev’essere interpretata nel senso che, in assenza di impegno di risorse anche nel  detto periodo, l’ente potrà comunque ricorrere a rapporti di lavoro temporaneo. L’esercizio finanziario nel quale la spesa verrà impegnata costituirà il parametro per l’esercizio successivo.

CORTE DEI CONTI – Sezione di controllo per l’Emilia Romagna – Deliberazione 14 novembre 2012, n. 470, Pres. Donno, Rel. Cossu.

Commento – Il giudice contabile è chiamato ad un’interpretazione creativa della disciplina vincolistica che il legislatore statale, mediante l’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, ha dettato in materia di spese per rapporti di lavoro accessorio.

La soluzione prospettata sembra dettata dal buon senso, in quanto evita che la lacuna legislativa finisca per penalizzare i piccoli comuni che, nel triennio individuato come parametro, non hanno fatto ricorso a rapporti di lavoro temporaneo.

Peraltro, tale lettura riecheggia quella già individuata dal collegio lombardo, con parere n. 227/2011 in materia di incarichi professionali esterni. Com’è noto, a decorrere dal 2011, la spesa annua sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per incarichi esterni non può essere superiore al 20% di quella dell’anno 2009. Con il richiamato parere, la Sezione di controllo per la Lombardia aveva stabilito che gli enti locali, che non abbiano affidato  incarichi nell’anno 2009, possono comunque conferirli, previa rigorosa motivazione circa la necessità di ricorrere ad un apporto esterno. Ne consegue che la spesa sostenuta nell’anno in cui si manifesta la necessità diviene il parametro per gli anni successivi.

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