Il DL 24 aprile 2014, n. 66, meglio conosciuto come “Decreto Irpef” o, anche, come nuovo decreto “Spending review”, apporta l’ennesima modifica al Codice dei contratti pubblici, intervenendo sull’art. 66, co. 7, afferente le modalità di pubblicazione di avvisi e bandi di gara e sull’art. 122, co. 5, in materia di contratti di lavori pubblici.
Nello specifico, il decreto elimina l’obbligo di pubblicazione di questi documenti, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono le prestazioni oggetto del contratto e, nel caso di lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale.
I bandi di gara, quindi, debbono ora essere pubblicati solo sulla Gazzetta Ufficiale nonché sul profilo del committente della Stazione Appaltante, sui siti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio sui contratti pubblici, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione in G.U.
Nel caso di importi inferiori a 500 mila euro, rimane confermata la pubblicazione del bando nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente (non più l’albo) della stazione appaltante.
È fatta, comunque, salva la previsione dell’art. 66, comma 15, che stabilisce la possibilità per le Stazioni Appaltanti di prevedere forme aggiuntive di pubblicità, ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, con la precisazione che la pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive, rispetto a quelle indicate nel codice e nell’allegato IX A (1), avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
Solo per le procedure di gara pubblicate in GURI in data antecedente al 24 aprile 2014, potrà quindi essere applicata, in via transitoria, la precedente versione degli artt. 66 e 122, che prevedevano gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani, in funzione del valore dell’appalto: per tutti i nuovi bandi e avvisi si dovrà, invece, fare a meno della pubblicazione sui giornali.
Altra importante novità: le spese per la pubblicazione sulla GURI vengono messe a carico dell’aggiudicatario, che dovrà rimborsarle alla Stazione Appaltante entro sessanta giorni dall’aggiudicazione. In altri termini, per gli aggiudicatari muta l’oggetto del rimborso: non più le spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione solo sui quotidiani (ex art. 34, co. 35 del DL 179/2012), che oggi vengono meno grazie al dl n. 66, ma tutte le altre spese connesse agli obblighi di pubblicazione (2).
In sostanza, il DL n. 66 adotta nuove misure finalizzate ad ottenere una riduzione della spesa sostenuta dalla PA per gli appalti.
L’intervento, come precisato dalla scheda di lettura della legge di conversione, è motivato dalla valutazione che “dalla pubblicazione di bandi e avvisi sui quotidiani derivi un significativo aggravio dei costi delle procedure di selezione del contraente a fronte di un non significativo incremento della diffusione delle informazioni funzionale alla realizzazione dei principi di pubblicità e trasparenza.
Deve evidenziarsi, infatti, che, anche in considerazione della diffusione raggiunta dalle informazioni pubblicate per via telematica, gli adempimenti necessari alla realizzazione dei detti principi di pubblicità e trasparenza risultano ampiamente soddisfatti dalle pubblicazioni sui profili dei committenti e sui siti dei soggetti istituzionali sopra indicati nonché di GURI e GUE”.
D’altra parte il legislatore ha da tempo riconosciuto come, in via generale, la pubblicità telematica raggiunga importanti risultati in termini di pubblicità, tanto che il Codice dell’amministrazione digitale e il decreto legge n. 69 del 2009 hanno sancito il valore di pubblicità legale delle pubblicazioni telematiche.
Ne deriva che la pubblicazione sui quotidiani deve intendersi come di natura meramente integrativa e, quindi, certamente non necessaria ai fini del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
Inoltre, sempre secondo la scheda di lettura, “alla luce di tale eliminazione della pubblicazione sui quotidiani, gli oneri a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 34, comma 35, del decreto legge n. 179 del 2012 – che prevede il rimborso alle stazioni appaltanti delle pubblicazione sui quotidiani da parte dell’aggiudicatario – verrebbero meno.
Pertanto, la previsione contenuta nel presente articolo sulla cui base sono poste a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana non costituisce un aggravio ulteriore nei confronti dell’aggiudicatario rispetto all’attuale disciplina.
Considerando che le spese relative alla pubblicazione sui quotidiani ammontano a circa 120 milioni di euro annui (Iva esclusa, da dati FIEG), e che circa il 60 per cento di questo importo è già rimborsato alle amministrazioni pubbliche da parte degli aggiudicatari e considerando che la spesa per la pubblicazione sulla GURI ammonta a circa 27 milioni di euro annui (Iva esclusa, precosuntivo 2013 IPZS), da ciò si ritiene derivi un risparmio per le amministrazioni aggiudicatrici quantificabili in circa 75 milioni di euro (Iva esclusa)”.
Il suddetto risparmio concorrerà, tra l’altro, alla riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi da parte delle amministrazioni la quale, ai sensi dell’art. 8 del DL n. 66, deve raggiungere la somma complessiva di 2.100 milioni di euro per il 2014, e va ripartita come segue: a) 700 milioni da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; b) 700 milioni, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni; c) 700 milioni da parte delle amministrazioni dello Stato.
Tutte le novità del DL n. 66/2014 dovranno ora essere confermate dalla legge di conversione del provvedimento, ora all’esame della Commissione Affari costituzionali del Senato.
Stefania Fabris
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(1) Non le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea che è, invece, completamente gratuita.
(2) Sulle informazioni che devono figurare negli avvisi di: pubblicazione della preinformazione sul profilo di committente; di preinformazione; nei bandi di gara; negli avvisi di gara semplificati nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione e negli avvisi di aggiudicazione di un appalto.