Moltissime scadenze ad aprile per comuni, province, regioni, riguardanti principalmente adempimenti in materia di bilanci, ma non solo…

Già a partire dall’8 aprile u.s., data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, i sindaci delle città capoluogo, destinate a divenire città metropolitane, possono iniziare ad organizzare le procedure per la prossima indizione delle elezioni della conferenza statutaria e del consiglio metropolitano.

La prima, come noto, costituirà un organismo provvisorio, col compito di redigere una proposta di statuto, da trasmettere entro il 30 settembre al consiglio metropolitano, nel frattempo eletto e insediatosi, per approvare lo statuto entro il 31 dicembre c.a.

L’ultima parola spetterà comunque alla conferenza metropolitana, composta da tutti i sindaci dei comuni facenti parte della vecchia provincia, la quale dovrà adottare lo statuto con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente (art. 1, co. 9 L. n. 56/2014).

Sul punto, vale la pena di sottolineare che, con le prossime elezioni amministrative, molti comuni vedranno modificato il numero dei propri componenti in applicazione delle più recenti norme di legge. Sembrerebbe dunque prudente, per i sindaci delle città capoluogo, attendere gli esiti della tornata elettorale del 25 di maggio p.v., in modo da poter conoscere con certezza il numero degli amministratori che costituiranno l’elettorato attivo e passivo per la costituzione delle nove future città metropolitane.

Proseguendo a scorrere l’agenda: entro il 10 aprile appena trascorso, sulla base della legge n. 228/2012, le regioni dovevano comunicare, per via  telematica, alla Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari non assegnati ai comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 per il conseguimento del saldo obiettivo pari a zero.

Entro il 15 del mese, poi, le sole regioni a statuto ordinario che non abbiano versato nel bilancio dello stato, entro il 31 marzo scorso, gli importi indicati all’art. 1, co. 522, della legge di stabilità per il 2014, a titolo di concorso per la finanza pubblica (per una somma complessiva di 560 milioni di euro), potranno comunicare al Ministero dell’economia le risorse da assoggettare a riduzione.

Entro il 30 aprile, infatti, i suddetti importi verranno comunque portati in riduzione dalle risorse, a qualunque titolo dovute dallo stato alle medesime regioni, con esclusione, tuttavia, dei trasferimenti destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale (art. 1, co. 525, L. n. 147/2013)

Il 17 aprile rileva, poi, quale data da cui decorrerà, fino al 22 del mese, il periodo di stop per l’indizione di scioperi nei servizi essenziali erogati dal comparto regioni – autonomie locai, così come stabilito dallaccordo collettivo nazionale 19 settembre 2002.

Ancora, il 20 aprile si concluderà il monitoraggio sullo stato di attuazione opere pubbliche, iniziato il 31 marzo scorso. Fino a tale data, pertanto, sarà possibile, per tutte le stazioni appaltanti, completare la trasmissione telematica dei dati al Ministero dell’economia e delle finanze, come prescritto, da ultimo, dal decreto del MEF del 1° agosto 2013.

Proseguendo, entro il 25 aprile, in base al DM 10 febbraio 2014, le province e i comuni  con  popolazione  superiore  a  1.000 abitanti debbono trasmettere, sempre al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti gli  obiettivi  programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016, ai sensi del comma 19 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011.

Allo scopo, dovranno essere utilizzati i  prospetti  di cui all’allegato A al predetto decreto, unitamente al sistema web appositamente predisposto nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it

Da evidenziare che gli enti che non provvederanno nei modi e nei tempi stabiliti verranno considerati inadempienti ai fini del patto di stabilità interno.

Ma non è finita qui. Entro la fine del mese, altri adempimenti, soprattutto di stampo finanziario, attendono gli enti locali. Tra questi:

– l’approvazione, entro il 30 aprile p.v., del bilancio di previsione per il 2014, termine da ultimo differito, salvo ulteriori proroghe, con decreto del Ministero Interno del 13 dicembre 2014;

– l’adozione, sempre entro il 30 aprile p.v., del rendiconto di gestione dell’esercizio 2013. Questa data, in particolare, va presa a riferimento sia dalle giunte degli enti in sperimentazione (art. 9, D.L. 102/2013), che dai consigli di tutti gli altri enti locali non aderenti alla sperimentazione (art. 227, D.Lgs n. 267/2000).

Il 30 di aprile costituisce anche il termine ultimo, ai sensi dell’art. 1, co. 380 ter, lett. b della L. n. 228/2012, per la fissazione, mediante Dpcm, previo accordo in sede di Conferenza Stato-Città, dei criteri e delle modalità per la formazione e il riparto del fondo di solidarietà comunale per il 2014.

La medesima data va annotata anche quale scadenza per l’assegnazione, a cura del MEF, nei confronti dei comuni di tutt’Italia, con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti e con saldo obiettivo positivo, degli spazi finanziari non assegnati in precedenza dalle regioni (ex art. 1, co. 123 della L. n. 228/2012).

Da non dimenticare, poi, che tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali debbono inviare, sempre entro il 30 aprile, per via telematica, al Dipartimento della Funzione pubblica, l’elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società da loro partecipate in misura totalitaria o parziale.

I suddetti dati verranno inseriti nella banca dati “CONSOC”, istituita dall’articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007).

Tra i dati da comunicare, ricordiamo: la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, il numero dei rappresentanti negli organi di governo e il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

Ancora,  gli enti locali che hanno ricevuto i finanziamenti del Ministero dell’istruzione, ai sensi dell’art. 18 del dl n. 69/2013, destinati a progetti di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, dovranno appaltare i relativi lavori improrogabilmente entro il 30 aprile, pena la revoca degli stessi finanziamenti.

Per quanto riguarda ulteriori adempimenti, stavolta di competenza delle autorità centrali, da porre in essere sempre entro la fine del mese, riteniamo di segnalare, tra i più:

– la trasmissione, a cura dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, alla Corte dei conti, dell’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare le informazioni sui contratti aggiudicati sulla base delle prescrizioni di cui all’art. 1, co. 32 della legge anticorruzione;

– la relazione del Governo, alla Commissione parlamentare per la semplificazione, in merito ai risultati raggiunti dai progetti Normattiva e x-leges e alle loro prospettive di sviluppo ex art. 1, co. 313, della legge n. 147/2013;

– infine, la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia, ad opera del Ministero della giustizia e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, della lista degli uffici giudiziari aventi, al 31 dicembre 2013, un numero di procedimenti civili e amministrativi pendenti, in riduzione di almeno il 10% rispetto all’anno precedente (ai sensi dell’art. art. 1, co. 25, lett. e, della L. n. 228/2012).

Per tutte le altre scadenze e i link ai relativi riferimenti normativi, come di consueto, rinviamo al seguente prospetto riepilogativo, utile ai responsabili degli uffici comunali per gli adempimenti di competenza e aggiornato sinteticamente fino al mese di dicembre 2014.

L’Agenda delle scadenze


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