Nell’ambito previsionale di nuove misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica, la Legge 15 febbraio 2012 n. 12 (pubblicata sulla G.U. del 23 febbraio 2012, ed entrata in vigore il 9 marzo 2012) ha prodotto significative modifiche sull’originario assetto dell’art. 240 c.p., introducendo ai sensi dell’art. 1 la confisca dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati informatici (introdotti dalle Leggi n. 547 del 1993 e n. 48 del 2008) di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies.

Il modello generale di confisca, previsto dall’art. 240 c.p., è di tipo sia facoltativo che obbligatorio e si fonda sul vincolo di pertinenzialità della cosa rispetto al reato commesso, denotando tradizionalmente un carattere sanzionatorio. Le successive ipotesi di confisca, introdotte sulla spinta di esigenze emergenziali, si connotano per l’obbligatorietà ma soprattutto per il progressivo affermarsi di tipologie fondate sulla possibilità di ‘aggredire’ beni e somme di valore equivalente al vantaggio economico derivante da reato.

L’istituto ha così acquisito una fisionomia sempre più ibrida e polivalente, potendo a seconda dei casi fungere da misura di sicurezza, misura di prevenzione e, talora, di pena accessoria.

Pur manifestando i connotati esteriori della misura di sicurezza patrimoniale, già caratteristici di altre forme di confisca presenti nel codice Rocco (si pensi alle previsioni di cui agli artt. 416 bis co.7 c.p., 322 ter c.p., 644 ult. co. c.p.), la funzione afflittiva e general-preventiva del provvedimento e la sua strutturazione obbligatoria inducono a considerare la confisca introdotta dalla Legge n. 15 del 2012 alla stregua di una pena accessoria, che valica gli angusti confini originariamente tracciati dalla norma generale di cui all’art. 240 c.p. fino a sostanziarsi in uno strumento volto a privare l’autore del reato del profitto che ne deriva.

La confisca de quo opera su beni – collegati alla commissione di fatti criminosi – che potrebbero essere nuovamente utilizzati per porre in essere un’attività criminosa. La disposizione tende, quindi, ad evitare che la disponibilità di cose funzionali o conseguenti al reato possa spingere nuovamente il reo a delinquere.

Si riporta il testo dell’art. 240 c.p., come modificato dalla Legge n. 15 del 2012.

Art. 240 Confisca.
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
È sempre ordinata la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1 bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies;
2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1 bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1 bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

L’art. 2 della citata legge ha altresì introdotto l’art. 86 bis del D.Lgs. n. 271 del 1989 (recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), prevedendo che i beni e gli strumenti informatici o telematici oggetto di sequestro che, a seguito di analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies del codice penale sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale con facoltà d’uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia. Gli stessi beni e strumenti, ove acquisiti dallo Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca, possono essere assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l’uso ovvero, ove non vi sia stato un precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di contrasto ai crimini informatici o ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.

L’art. 3 della Legge n. 12 del 2012 introduce il comma 9 bis nell’art. 9 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, ai sensi del quale “i beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l’uso ai sensi del comma 9”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
LEGGE 15 febbraio 2012, n. 12
Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.
(GU n. 45 del 23-2-2012)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art.1
Modifiche al codice penale in materia di confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di reati informatici
1. All’articolo 240 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, dopo il numero 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies»; b) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale».

Art. 2
Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione di reati informatici
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 86 e’ inserito il seguente: «Art. 86-bis. – (Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale). – 1. I beni e gli strumenti informatici o telematici oggetto di sequestro che, a seguito di analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale sono affidati dall’autorita’ giudiziaria in custodia giudiziale con facolta’ d’uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.
2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1, ove acquisiti dallo Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca, sono assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l’uso ovvero, ove non vi sia stato un precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di contrasto ai crimini informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia».

Art.3
Destinazione dei beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale
1. All’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il comma 9 e’ inserito il seguente: «9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l’uso ai sensi del comma 9».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 febbraio 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino


Stampa articolo