Stranieri – Ingresso e soggiorno illegale – Espulsione – Obbligatorietà – Esclusione – Competenza – Cass. pen., sez. I, sentenza n. 13408 del 22 febbraio 2011.

La Corte di Cassazione ha precisato che, in tema di contravvenzione di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l’irrogazione dell’espulsione quale sanzione sostitutiva della pena pecuniaria spetta al giudice di pace, alla cui competenza il reato è devoluto; tuttavia, l’applicazione della misura ha natura discrezionale e non obbligatoria ed è subordinata alla condizione della insussistenza di situazioni ostative all’immediata esecuzione dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

La misura dell’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva, nel caso del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non potrà essere inferiore a 5 anni.

Riguardo alla sussistenza del reato in esame deve pronunciarsi il giudice di pace competente per territorio. Il procedimento penale ha inizio con la richiesta, formulata dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero, affinché questi:
– autorizzi la presentazione immediata a giudizio dell’imputato;
– disponga, ove ricorrano i presupposti, la sua contestuale citazione per l’udienza.

La misura sostitutiva dell’espulsione non può essere disposta ove ricorrano le cause che impediscono l’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (cfr. Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. n. 557/LEG/240520.09/IIIP del 7 agosto 2009).


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