In caso di una pluralità di inviti a dedurre, il termine di 120 giorni per il deposito dell’atto di citazione decorre dalla data dell’ultima notifica degli inviti . Ulteriori interessanti spunti di riflessione sul nesso di causalità, sulla effettività del danno e sulla condotta.
Ribaditi i criteri interpretativi della “insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali” ex art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 e quelli relativi al dies a quo dal quale far decorrere i termini di prescrizione.
Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Liguria, sentenza n. 215 del 9 dicembre 2013 – Presidente Coccoli, Estensore Maltese
Il caso
Con la recentissima sentenza n. 215 decisa nel dicembre 2013, la Sezione giurisdizionale per la Liguria ha risolto una questione molto complessa che aveva comportato la chiamata in giudizio di amministratori e funzionari comunali, di tecnici e dirigenti ministeriali nonché di una Spa concessionaria dell’appalto dei lavori.
La procura contabile ligure, infatti, traendo spunto da un atto transattivo deliberato dagli organi comunali a proposito della realizzazione di un parcheggio interrato nel cuore della città, a seguito ed in esecuzione del quale, ad avviso della stessa procura, si era verificato un gravissimo evento lesivo in danno dell’erario comunale e dell’intera collettività, aveva quantificato il danno complessivo conseguente in € 2.465.702,96, di cui € 306.944,50 a titolo di danno patrimoniale, € 1.225.425,13 a titolo di danno al bene culturale, € 100.000,00 a titolo di danno ambientale ed € 833.333,33 quale danno da disservizio.
Le conclusioni della sentenza
Il Collegio, in conclusione del processo, si è pronunciato per l’assoluzione di tutti i convenuti, non avendo ravvisato la sussistenza di alcuno degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità ad essi imputata dal procuratore contabile.
Preliminarmente, tuttavia, il Collegio si è fatto carico di respingere le eccezioni di difetto di giurisdizione e di intervenuta prescrizione sollevate dai difensori.
Il difetto di giurisdizione era stato eccepito in relazione alla circostanza che l’azione del P.M. era stato generato dalla delibera approvativa dell’atto transattivo, attività tipica discrezionale appartenente alla amministrazione comunale e, in quanto tale, sottratta a qualsivoglia sindacato di merito da parte dei giudice contabile.
Il Collegio, richiamando la giurisprudenza al riguardo e, in particolare, la sentenza della Cassazione n. 4283/2013, ha ribadito che l’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, laddove stabilisce il principio della “insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali della p.a.” non intende escludere la giurisdizione della Corte dei conti tutte le volte che l’attività amministrativa si estrinsechi in scelte discrezionali, non potendosi disconoscere la possibilità per il giudice contabile di procedere ad una valutazione dell’operato della P.A. al fine di verificarne la conformità alle disposizioni dell’ordinamento e ai principi innanzi ricordati che devono sempre presiedere all’esercizio dell’agire amministrativo.
Il Collegio ha quindi precisato che l’insindacabilità di cui trattasi non comporta un aprioristico difetto di giurisdizione del giudice contabile bensì il divieto di quest’ultimo di sostituirsi alla P.A. e di sindacare nel merito le scelte discrezionali da essa operate.
In conclusione, il Collegio ha fatto presente che l’insindacabilità non costituisce una questione di giurisdizione, bensì un problema attinente ai limiti interni della giurisdizione di questa Corte, cui non può essere inibita la conoscenza della fattispecie e l’accurato esame della stessa, al fine di riscontrare l’esistenza o meno dell’esimente.
In ordine all’altra eccezione, il Collegio ha richiamato i principi giurisprudenziali secondo i quali il termine iniziale della prescrizione non coincide con l’epoca in cui venne approvato l’atto (o ebbe luogo l’attività) preso in considerazione dal P.M. per fondare l’azione di responsabilità, bensì con il momento a partire dal quale si è verificato l’evento dannoso.
Nella fattispecie, come si è detto, l’azione traeva spunto dalla delibera approvativa dell’atto di transazione risalente al 2002, ma il danno conseguente, consistente nell’abbattimento di numerose essenze arboree, si era verificato soltanto a partire dal 2010.
Il Collegio ha ritenuto del pari irrilevanti le circostanze, eccepite da alcuni difensori, per cui i convenuti erano cessati dalla carica, oppure avevano espresso i contestati pareri, o avevano posto in essere attività ritenute causative del danno, tutte verificatesi di gran lunga anteriormente al quinquennio rispetto all’azione del P.M.