Dal 9 gennaio 2014 la conferma della validità della patente di guida genera l’emissione di un duplicato del documento di guida e non più l’invio del tagliando di convalida da apporre sullo stesso.
A tal fine, l’interessato deve presentare istanza non prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità, recandosi presso uno dei medici a ciò abilitati (o presso la Commissione medica locale nei casi previsti) i quali, prima di effettuare la visita medica, dovranno verificare la rinnovabilità della patente di guida inserendo i dati nel sistema informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di cui hanno ottenuto le credenziali di accesso.
In caso di esito positivo della verifica di rinnovabilità, il medico (o la Commissione medica locale) procede alla visita e, in caso di idoneità, lo comunica telematicamente al predetto sistema informatico, il quale genera la ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida, che è stampata e consegnata immediatamente all’interessato, previa apposizione di firma e timbro del medico che ha effettuato la visita o, se ricorre il caso, del Presidente della Commissione medica locale.
Tale ricevuta consente di circolare fino al ricevimento del duplicato della patente di guida, comunque non oltre 60 giorni dalla data del rilascio.
Il giorno lavorativo successivo all’acquisizione della conferma di validità, il sistema emetterà una nuova patente di guida, che sarà spedita all’indirizzo indicato dal titolare in sede di rinnovo.
In alcuni casi, indicati nell’art.5 del D.M. Trasporti 15 novembre 2013, la conferma di validità con modalità telematica non è possibile:
a) nel caso di domande presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità della patente;
b) se vi è discordanza tra i dati presenti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente da rinnovarsi;
c) se il titolare di patente ha adito un medico monocratico ma ricorra una delle condizioni di cui all’art. 119, co. 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o se dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che il conducente deve sottoporsi a visita presso una commissione medica locale;
d) se nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida sono presenti ostativi che impediscono il rinnovo della patente.
In sede di controllo potranno verificarsi distinte situazioni, esemplificate nella circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. n.300/A/262/14/109/4 del 13 gennaio 2014:
1) il conducente esibisce la patente di guida scaduta di validità e il certificato di rinnovo rilasciato dal medico (o dalla Commissione medica locale) secondo le procedure in vigore fino al 7 febbraio 2014: il certificato continuerà ad essere utilizzabile fino a quando non perverrà all’interessato il tagliando autoadesivo di rinnovo;
2) il conducente, per il quale in sede di rinnovo erano state riscontrate delle ostatività nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, esibisce la ricevuta di presentazione della richiesta di duplicato all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile, unitamente all’originale dell’estratto dei contenuti della relazione medica, che saranno validi ai fini della circolazione fino alla consegna del duplicato della patente di guida con rinnovo di validità, comunque non oltre 60 giorni dopo la data di rilascio dell’estratto dei contenuti della relazione medica;
3) il conducente, per il rinnovo della cui patente è stata adottata la nuova procedura sopra delineata, esibisce la patente di guida scaduta di validità e la ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida, valida fino al ricevimento al domicilio del duplicato della patente, comunque non oltre 60 giorni dopo la data di rilascio.
Estratto dei contenuti della relazione medica
Ricevuta di avvenuta conferma di validità
La circolazione con patente scaduta di validità, accompagnata dall’estratto dei contenuti della relazione medica o dalla ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida, scaduti anch’essi di validità perché rilasciati da più di 60 giorni, non è sanzionabile in quanto il rilascio dei predetti documenti attesta in ogni caso l’idoneità psicofisica del conducente e quindi il rinnovo della patente, sia pure in corso di perfezionamento.
Ugualmente, la circolazione con patente scaduta di validità, senza avere con sé l’estratto dei contenuti della relazione medica o la ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida, avendo però sostenuto con esito positivo la visita medica per il rinnovo della patente, accertabile consultando l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida o in qualsiasi altro modo, non comporterà alcuna sanzione.
Qualora si accerti, invece, che il conducente è privo dell’estratto dei contenuti della relazione medica o della ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida perché non si è sottoposto alla visita medica per la conferma di validità della patente, sarà sanzionato ai sensi dell’art. 126, co.11, C.d.S., con la conseguente applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente.
Nella particolare ipotesi che il conducente esibisca l’originale dell’estratto dei contenuti della relazione medica ma non la richiesta di duplicato all’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile (perché ad esempio l’interessato non vi si è recato), sarà contestata la violazione dell’art.180, co.1 e 7, C.d.S., con l’invito, ai sensi del successivo comma 8, ad esibire la patente di guida rinnovata nella validità o la richiesta di duplicato all’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile ovvero a fornire informazioni in merito.