A partire dal 2011 l’aliquota i.v.a. ha conosciuto diversi interventi normativi che ne hanno modificato la quantificazione. Nella sua ultima formulazione, l’art. 40, c. 1-ter, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, prevede che “a decorerre dal 1° ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento ” (1).
A far data da oggi, quindi, tutte le operazioni imponibili che soggiacciono all’aliquota ordinaria devono essere fatturate applicando la nuova misura del 22 per cento.
Tale situazione, dovuta anche dall’instabilità dell’attuale quadro politico, potrebbe creare situazioni di difficoltà di adeguamento alla nuova normativa.
Per tale motivo, l’Agenzia delle Entrate ha avuto cura di diramare un primo Comunicato stampa dove chiarisce che “qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i sotfware per la fatturazione e i misuratori ficali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotat in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 6, primo comma del DPR n. 633 del 1972 (2)). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011” (3).
Di particolare importanza, ai fini della regolarizzazione delle fatture secondo la procedura ora indicata, sono i termini entro i quali devono essere regolalizzate le fatture erroneamente emesse con aplicazione della vecchia aliquota del 21%.
L’Amministrazione finanziaria, nella citata comunicazione, ha indicato le seguenti scadenze:
Liquidazione periodica | Periodi di fatturazione |
Termine versamento |
Mensile | ottobre/novembre | Versamento acconto i.v.a. – 27 dicembre |
dicembre | Termine liquidazione annuale 16 marzo | |
Trimestrale | quarto trimestre | Termine liquidazione annuale 16 marzo |
Nell’operazione di regolarizzazione della fattura, eseguita entro le suddette scadenze, devono essere calcolati anche gli interessi eventualmente dovuti.
Alessio Scaglia, cultore della materia di diritto tributario
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(1) Per esser più precisi, tale disposizione è stata inserita dalla legge di conversione l. 15 luglio 2011, n. 111; poi è stata modificata dall’art. 1, c. 6, lett. a), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148; successivamente è intervenuto l’art. 18, c. 1, lett. a), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, che l’ha sostituita; tale sostituzione è stata poi modificata dall’art. 21, c. 1, lett. a), d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, ulteriormente sostituita dall’art. 1, c. 480, l. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Infine la citata disposizione è stata modificata nei termini riportati nel testo dall’art. 11, c. 1, lett. a), d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 99.
(2) Art. 26, c. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: “Le disposizioni degli artt. 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, comprese la rettifica d inesattezze della fatturazone o della registrazione”.
(3) In questi termini si esprime il Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 30 settembre 2013, consultabile sul sito www.agenziaentrate.it.