La stazione appaltante non puo’ richiedere di comprovare i reqisiti di idoneitA� in sede di controllo a campione ex art. 48 del Cialis Black buy online, lioresal online. Codice dei contratti, ad una micro, piccola o media impresa
Tar Lazio, Roma, sez. I, 17 settembre 2013, n. 8314 a�� Pres. Piscitello a�� est. Tamassetti
Il caso
Un concorrente A? estromesso dalla procedura aperta, ad offerta economicamente piA? vantaggiosa, indetta per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ampliamento di una casa circondariare. L’esclusione del concorrente, a conclusione del subprocedimento di verifica dei requisiti dei concorrenti sorteggiati ex art. 48 del Codice dei contratti, A? motivata dalla Commissione di gara con la mancata comprova da parte dello stesso concorrente del possesso dei requisiti di capacitA� economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando e dal disciplinare della gara.
E’ da precisare che il disciplinare di gara richiedeva il possesso di attestazione SOA nella categoria OG1, classifica VI, e OG11 classifica IV per attivitA� di progettazione ed esecuzione, con la possibilitA� in caso di attestazione di sola costruzione, ovvero di attestazione per progettazione e costruzione di classifica insufficiente, di indicare o associare un progettista, ex art. 53, comma 3, del d.lgs. 163/2006 (tra quelli indicati all’art. 90, comma 1, lett d), e) ed f) f bis), g) e h) del d.lgs. 163/06, cosA� come previsto dall’art. 92, comma 6, del Regolamento di attuaizone ed esecuzione 207/2010).
Il concorrente ricorreva al Tar avverso il provvedimento di esclusione, eccependo che la decisione della stazione appaltante di richiedere di comprovare i requisiti, dichiarati ai fini della partecipazione, era in contrasto con il disposto dell’art. 13, comma 4, della legg 11 novembre 2011, n. 180, c.d. “Statuto delle imprese“.
La l. n.180/2011, cd. Statuto delle imprese, ha infatti introdotto, tra le altre, una serie di previsioni finalizzate a favorire lo sviluppo dell’attivitA� imprenditoriale delle micro, piccole e medie imprese, tra le quali rientrano quelle che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni, oppure il cui totale del bilancio annuo non supera i 43 milioni di curo (per il combinato disposto della��art. 5, I comma, lett. a), della stessa l. 180/11, e della��art. 2 della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003).
Il richiamato art. 13, in particolare, al comma 4, stabilisce, in termini generali che a�?La pubblica amministrazione e le autoritA� competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all’impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneitA� previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163a�?, soggiungendo che, nel caso in cui l’impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchA� la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.
La sentenza
Il TAR Lazio, con la sentenza che si annota, accoglie il ricorso, ritenendo indebita, ai sensi dello richiamato “Statuto delle imprese” del 2011, la richiesta documentale e illegittima la conseguente estromissione dalla gara.
Il TAR, trattandosi di operatore economico con meno di 250 persone e con un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni, ha ritenuto, infatti che la stazione appaltante non avrebbe potuto, in sede di controllo a campione ex art. 48 del D.lgs 163/2006, richiedere di comprovare il possesso dei requisiti, considerato che lo “Statuto delle imprese” prevede la verifica dei requisiti speciali solo nei confronti della�� impresa aggiudicataria. A nulla rileva nella fattispecie stabilire se la stazione appaltante abbia correttamente valutato gli elementi trasmessi dal concorrente: non potendo richiederli, non aveva, per conseguenza, il potere di apprezzarne il contenuto, nA�, tanto meno, di escludere conseguentemente dalla gara il partecipante.
Conclusioni
La sentenza annotata applica in modo corretto l’art. 13 della legge 180/2011. Questa disposzione prevede alcune semplificazioni per favorire la partecipazione agli appalti pubblici delle micro, piccole e medie imprese.
Sono tali quelle che hanno meno di 250 dipendenti ed un fatturato annuo al di sotto dei 50 milioni di euro.
Rilevano, in particolare, i commi 3 e 4 del richiamato art. 13: il comma 3 secondo cui le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l’attestazione dei requisiti di idoneitA�; il comma 4, che limita, in caso di concorrente qualificabile come micro, piccola o media impresa, la possibilitA� di effetture verifiche sul possesso dei requisiti di idoneitA� al solo aggiudicatario, escludendo, di conseguenza, le imprese tutelate dagli acccertamenti in corso di gara previsti dall’art. 48 del Codice dei contratti per la generalitA� degli operatori economici.
Come occorre operare? La Commissione di gara, effettuato il sorteggio a campione ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti, deve valutare innanzitutto se il concorrene sorteggiato sia una micro, piccola o media impresa e, in caso affermativo, soprassedere alla verifica sull’effetivo possesso dei requisiti dichiarati con la domanda di partecipazione alla gara fino al sui esito. Se il concorrente escluso dal controllo risulta poi aggiudicatario, la stazione applatante effettuerA�, in questo secondo momento, la verifica, il cui esito negativo comporterA� per l’impresa, fra l’altro, la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.
Stefano Pozzer
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