Il decreto “Fare” contiene un pacchetto di interventi finalizzati ad assicurare il regolare svolgimento del servizio scolastico (art. 18 commi dall’ 8 all’ 8 septies, d.l. 69/2013 e legge di conversione 98/2013).
Tre le principali misure adottate in sede di conversione.
1. Rischio sismico
La prima misura, molto opportuna, riguarda lo stanziamento, nel triennio 2014 – 2016, di 10,5 milioni di euro per finanziare la realizzazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico (comma 8 – bis).
Il modello sarà utilizzato per predisporre un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici da finanziarsi dall’INAIL con 100 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 (comma 8).
2. Sicurezza scuola
Sindaci e presidenti di province opereranno, in qualità di commissari di governo, con poteri derogatori, da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per attuare gli interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, ammessi ad usufruire dei finanziamenti da assegnare sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013 (commi 8 dal ter al septies).
Le risorse messe a disposizione fino al 31 dicembre 2014 ammontano a 150 milioni, e sono state reperite con l’utilizzo della giacenza sul conto corrente bancario acceso presso la banca Intesa Sanpaolo Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.
Le risorse sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all’uso scolastico. Le somme assegnate a ciascuna Regione sono indicate nella tabella 1 allegata al decreto 69.
L’assegnazione agli enti locali sarà effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013.
A tale fine, gli enti locali devono presentare alle regioni, entro il 15 settembre 2013, progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di proprietà.
I lavori dovranno essere appaltati entro il 28 febbraio 2014.
I termini sono perentori e sono sanzionati con la decadenza dall’assegnazione dei finanziamenti o la revoca dell’assegnazione ricevuta.
– Cronoprogramma
scadenza |
adempimento |
soggetto interessato |
15 settembre 2013 |
Presentazione alla Regione dei progetti esecutivi |
Comuni e province |
15 ottobre 2013 |
Formazione graduatorie regionali |
Regioni |
30 ottobre 2013 |
Assegnazione fondi agli enti locali |
Ministro dell’istruzione, dell’università e ricerca |
28 febbraio 214 |
Lavori appaltati |
Comuni e province assegnatari dei finanziamenti |
– Ripartizione fra le Regioni delle risorse per edifici scolastici
REGIONI | importo
———————————————————————
ABRUZZO | 4.000.000
BASILICATA | 2.000.000
CALABRIA | 13.000.000
CAMPANIA | 18.000.000
EMILIA-ROMAGNA | 7.000.000
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2.500.000
LAZIO | 14.000.000
LIGURIA | 4.000.000
LOMBARDIA | 15.000.000
MARCHE | 3.000.000
MOLISE | 2.000.000
PIEMONTE | 9.000.000
PUGLIA | 12.000.000
SARDEGNA | 5.000.000
SIICILIA | 16.000.000
TOSCANA | 10.000.000
UMBRIA | 2.500.000
VALLE D’AOSTA | 1.000.000
VENETO | 10.000.000
TOTALE NAZIONALE 150.000.000
3. Arredi scolastici
Altra misura riguarda gli arredi scolastici (comma 8 septies): la spesa per il loro acquisto non soggiace al vincolo del 20% della spesa media 2010/2011 previsto per gli acquisiti di mobili e arredi dalla legge di stabilità 2013 (art. 1, c. 141, L. 228/2012.
4. Misure indirette
Altre due misure potranno aiutare gli enti locali ad investire nelle scuole e sono contenute nel decreto “lavoro” (d.l. 76/2013, convertito nella legge 99/2013). La prima è l’innalzamento del tetto del limite massimo della capacità di indebitamento, ora fissato all’8% per il 2013 e al 6% per il 2014 (art. 11-bis, c.1 d.l. 76/2013, di modifica dell’art. 204 del Tuel). L’altra è la riduzione dal 50 al 30 per cento dell’accantonamento obbligatorio al fondo svalutazione e crediti dei residui attivi relativi a entrate correnti proprie con anzianità superiore a cinque anni per gli enti (art. 11 – bis, c.2, d.l. 76/2013).
Giuseppe Panassidi